Superbonus 110%: l'Agenzia delle Entrate risponde sulla cessione del credito Sismabonus per i forfetari

L'Agenzia delle Entrate chiarisce se il contribuente forfetario può cedere il Superbonus previsto per interventi di riduzione del rischio sismico Sisma Bonus

di Redazione tecnica - 22/07/2020

Superbonus 110%: la novità più importante prevista dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è certamente rappresentata dalle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) e dalla possibilità offerta di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Superbonus 110%: gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio

L'art. 119 del Decreto Rilancio ha definito nel dettaglio gli interventi che possono fruire della detrazione fiscale del 110% che possono essere riassunti nelle seguenti categorie:

  • miglioramento energetico (Ecobonus);
  • riduzione del rischio sismico (Sismabonus);
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Ma l'aspetto più innovativo delle nuove misure fiscali, è rappresentato dall'art. 121 del Decreto Rilancio che ha previsto la possibilità di optare, anziché per la detrazione fiscale, per lo sconto in fattura dai fornitori o la cessione del credito alle banche.

Proprio su questo argomento, in attesa della pubblicazione dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, si è concentrata l'attenzione di tutti (contribuenti, professionisti e imprese). E proprio sull'argomento "cessione del credito" (considerata che era un'opzione già prevista in passato) sono arrivate in redazione parecchie domande molto specifiche.

Tra queste, quella che riguarda la possibilità cedere la detrazione fiscale in caso di contribuente aderente al regime "forfetario".

Superbonus 110%, Sismabonus e cessione del credito: la domanda all'Agenzia delle Entrate

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 224 del 22 luglio 2020 fornita in riferimento all'interpello di un contribuente in regime forfettario che ha chiesto se fosse possibile cedere all'imprese il credito di imposta derivante da interventi rientranti nel Sismabonus (sconto in fattura), anche se lui aderiva al regime forfetario.

Superbonus 110%, Sismabonus e cessione del credito: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Rispondendo al quesito, l'Agenzia delle Entrate ha ripercorso la normativa che riguarda le detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus appunto) arrivando fino agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

Rispondendo alla domanda, l'Agenzia delle Entrate ha dapprima chiarito quali sono i contribuenti che possono esercitare l'opzione di cessione del credito, ricordando il Provvedimento 8 giugno 2017, n. 108572 che genericamente ammette che il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione ivi prevista, anche se non tenuti al versamento dell'imposta.

La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all'IRPEF e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.

Superbonus 110%: cessione del credito anche per i Forfetari

In sostanza, per la cessione del credito non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure in regime forfetario. L'istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l'effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.

In tal senso, l'opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sismabonus: le spese ammesse per la detrazione

L'Agenzia delle Entrate completa la sua risposta parlando anche delle spese ammesse Sismabonus, ammettendo che tra queste rientrino anche quelle sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell'opera, quindi anche quelle sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell'intonaco di fondo, dell'intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori, qualora gli stessi siano di completamento dell'intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell'edificio.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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