Superbonus 110%: la III edizione delle FAQ sulle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio

Superbonus 110%: dal Sottosegretario Villarosa la III edizione delle FAQ sulle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 06/12/2020

LA DETRAZIONE SPETTANTE E LE SUE ALTERNATIVE

Qual è la misura della detrazione?

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

Ci sono alternative alla detrazione?

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Nei confronti di chi può essere disposta la cessione del credito?

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Posso utilizzare il credito d’imposta e la relativa compensazione subito, senza aspettare l’anno successivo a quello di sostenimento delle spese?

No. Come affermato anche dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. 283847 dell’8/8/2020 si applica l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta è quindi fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto "parziale"?

Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il Decreto Rilancio all’articolo 121 consente di cedere il credito di imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 e 2021. È possibile cedere la detrazione del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16 bis lettere a) e b) del TUIR il bonus facciate per le spese sostenute da un contribuente a gennaio 2020?

Sì, tale possibilità è prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio che stabilisce, tra l’altro, che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis lettere a) e b) del TUIR o per il recupero e il restauro della facciata di cui al bonus facciate possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono altresì optare per la cessione di un credito di imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Tra il 2018 ed il 2019 ho eseguito e pagato dei lavori di efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus al 50%. È possibile cedere il credito residuo all’impresa avendo già usufruito in dichiarazione delle prime due rate?

Il Superbonus è un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110%, l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Con riferimento al caso prospettato, non si ritiene possibile la cessione del credito per le rate residue per le spese per lavori di ristrutturazione pagati fino al 31 dicembre 2019. La possibilità di cedere il credito, infatti, è prevista dalle norme esclusivamente per le spese pagate a partire dal 1° gennaio 2020 in poi.

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