Superbonus 110%: la III edizione delle FAQ sulle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio

Superbonus 110%: dal Sottosegretario Villarosa la III edizione delle FAQ sulle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 06/12/2020

CHI USUFRUISCE DEL SUPERBONUS

Chi sono i beneficiari?

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

L’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare del Superbonus?

Sì, può beneficiarne ma ai fini dell’esecuzione dei lavori è necessaria l’approvazione del proprietario. Inoltre il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato.

Sono proprietario di un immobile concesso in locazione. Posso accedere al Superbonus?

Sì, infatti non rileva, ai fini dell’accesso al Superbonus 110%, che l’immobile sia concesso in locazione a terzi, perché in tal caso tanto il proprietario quanto il locatario (con il permesso del proprietario) possono realizzare gli interventi in oggetto (sul punto si veda la Circolare 24/E/2020, al paragrafo 1.2).

L’usufruttuario di un immobile, in quanto titolare di un diritto reale di godimento e non della proprietà, può beneficiare del Superbonus?

Sì, il Superbonus si applica ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

Posso accedere al Superbonus anche se non sono proprietario dell’immobile ma lo detengo in base ad un contratto di comodato d’uso?

Sì, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il comodatario sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

I professionisti possono beneficiare del Superbonus?

L’art. 119 comma 9 lettera b) del Decreto Rilancio prevede che il Superbonus si applichi agli interventi effettuati, tra gli altri, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

Ne consegue che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Di conseguenza i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Sono proprietario di un castello (categoria catastale A9), su cui vorrei effettuare degli interventi di efficientamento energetico. Posso accedere al Superbonus?

Dipende. Il Decreto Agosto ha modificato il comma 15 bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio, prevedendo che sono esclusi dal Superbonus gli immobili appartenenti alla categoria catastale A9 non aperti al pubblico. I castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici o storici che sono invece aperti al pubblico possono accedere alla agevolazione.

Gli enti religiosi (per esempio una parrocchia o una diocesi) possono usufruire del Superbonus?

Il Decreto Rilancio non annovera gli enti religiosi tra i soggetti beneficiari del Superbonus. L’ente religioso può fruire del Superbonus solo in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipi alla ripartizione delle spese in qualità di condomino.

Se sono incapiente, quindi non ho capienza per compensare le imposte a debito, posso usufruire del Superbonus?

Sì, optando per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Il Superbonus infatti è in generale una detrazione dall’imposta lorda, quindi non può essere utilizzato da soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostituiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (come per i soggetti che rientrano nella no tax area). Questi soggetti ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.

Nel mio condominio gli altri proprietari di immobili sono decisi ad usufruire del Superbonus 110% per ristrutturare tutto il condominio a costo zero. Io sono disoccupato e non ho reddito imponibile, dovrò pagare i costosissimi lavori per il rifacimento del cappotto termico?

Con la circolare n. 24/E/2020, in relazione alla possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 119 del Decreto Rilancio da parte di soggetti fiscalmente non residenti in Italia, è stato precisato che, poiché tra i destinatari del Superbonus sono comprese «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», l’agevolazione in argomento «riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati». Il medesimo documento di prassi ha chiarito, inoltre, che in linea generale: «trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area)». Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste. La richiamata circolare n. 24/E/2020 ha precisato, altresì, che: «Il Superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili, i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito». Sulla base di tali chiarimenti, ad un contribuente residente all’estero (così come ad un contribuente fiscalmente residente in Italia), proprietario di una casa in Italia (quindi, titolare del relativo reddito fondiario), non è precluso l’accesso al Superbonus e, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, lo stesso potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio (vale a dire cessione del credito di imposta o sconto in fattura). Diversamente, nelle ipotesi in cui tali soggetti siano solo detentori dell’immobile oggetto dell’intervento e non siano titolari di alcun reddito in Italia, le relative spese non potranno essere ammesse alla detrazione di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, né sarà possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Sono proprietario della abitazione in cui risiedo ma non percepisco alcun reddito perché non lavoro. Posso accedere al Superbonus e cedere il credito di imposta ai miei genitori (i soggetti che pagherebbero gli interventi)?

Sì, si può perché i genitori rientrano tra i soggetti privati diversi dai fornitori a cui si può cedere il credito. Si rammenta che la cessione del credito è in ogni caso svincolata dal collegamento tra committente il fornitore.

Sono un cittadino italiano proprietario di una abitazione in Italia e residente in uno dei Comuni italiani presenti nella fascia entro 20 km dal confine svizzero. Sono un lavoratore frontaliero ed il mio reddito da lavoro viene tassato in Svizzera. Posso accedere al Superbonus?

Sì, ma si può usufruire solo della cessione del credito o dello sconto in fattura, mancando una imposta lorda su cui operare la detrazione. Sul punto si veda la risposta ad interpello n. 486/2020 dell’Agenzia delle entrate, dove viene precisato che ad un contribuente proprietario di una casa in Italia, quindi titolare unicamente del relativo reddito fondiario, non è precluso l’accesso al Superbonus.

Sono un cittadino straniero, residente all’estero e proprietario di un immobile in Italia su cui vorrei effettuare degli interventi di efficientamento energetico. Posso accedere al Superbonus?

Sì, si può usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Sono proprietario di un appartamento in multiproprietà. Posso usufruire del Superbonus?

La stipula del contratto di acquisto di multiproprietà permette di acquisire una quota di un appartamento facente parte di un complesso immobiliare a cui consegue il diritto di usufruire dello stesso. Oltre ad acquisire il diritto di usufruire dell’appartamento in determinati periodi dell’anno, il contraente acquisterà anche una quota corrispondente alle parti comuni del complesso che saranno gestite secondo quanto stabilito dal relativo regolamento allegato al contratto.

Sono proprietario di un appartamento in una casa popolare, si tratta di un condominio ATER. In questo condominio lo stesso Istituto possiede ancora appartamenti affittati a suoi inquilini. Quindi nel condominio persistono proprietari privati e l’ATER. È possibile usufruire del Superbonus 110%?

Per dare il via libera ai lavori con il Superbonus 110% all’interno di un condominio è necessario convocare un’assemblea condominiale. L’assemblea dovrà poi approvare l’esecuzione dei lavori con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio. Questo è previsto dall’articolo 119 comma 9 bis del Decreto Rilancio.

Si precisa poi che l’Agenzia delle entrate, con la circolare 24/E/2020, paragrafo 1, ha precisato che la detrazione del 110% spetta per gli interventi agevolabili effettuati, tra l’altro, dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per questi soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Il medesimo termine si applica anche ai condomìni nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituti o enti.

Di conseguenza, all’interno del condominio sarà possibile eseguire lavori agevolati con il Superbonus 110% se deliberati dall’assemblea condominiale. Se poi l’ATER è proprietaria della prevalenza del condominio, le spese potranno essere sostenute sino al 30 giugno 2022. Se invece ATER non è proprietaria della prevalenza del condominio le spese dovranno essere sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Tre fratelli sono comproprietari di un appartamento all’interno di un condominio su cui sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus. Chi usufruisce del Superbonus?

La detrazione deve essere ripartita tra i comproprietari in relazione alle spese sostenute da ciascuno. Nel caso in cui la spesa sia sostenta da uno solo dei tre fratelli, solo questo potrà usufruire del Superbonus.

Se invece le spese sono state sostenute anche dagli altri fratelli, ciascuno di essi potrà fruire del Superbonus, nel limite massimo di spesa ammissibile alla detrazione, per la parte di spesa effettivamente sostenuta.

È possibile usufruire del Superbonus nel caso di lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso dell’immobile da non abitativo ad abitativo se nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulta chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso (come accadeva per le detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie grazie alla risoluzione 14/2005 dell’Agenzia delle entrate)?

Sì, è possibile usufruire del Superbonus. È necessario che dal titolo abilitativo che autorizza i lavori si evinca chiaramente che l’immobile oggetto degli interventi diverrà abitativo e che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

In caso di acquisizione dell’immobile per successione, si trasferiscono le quote residue del Superbonus?

Sì, in caso di decesso dell’avente diritto la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Se l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di trasferimento di proprietà, l’acquirente (o donatario) può godere del Superbonus in relazione alle spese sostenute dal dante causa?

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16 bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16 bis, del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16 bis del TUIR, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione (Circolare 08/07/2020, n. 19 /E, pag. 250 e 351).

Abito in un condominio. Io sono interessato a fare il cappotto termico, ma gli altri condomini no. Se faccio il cappotto termico solo sull’involucro perimetrale esterno del mio appartamento posso usufruire del Superbonus al 110%?

Sì, ma a condizione che l’intervento interessi l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio ed assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica, valido anche nei casi di edifici plurifamiliari.Sul punto si veda la risposta ad interpello n. 408/2020 dell’Agenzia delle entrate.

Posso accedere al Superbonus per la mia seconda casa?

Sì. Inoltre i contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, né al Supersismabonus.

Vivo in una villetta unifamiliare e negli anni scorsi ho sostituito circa la metà delle finestre presenti, fruendo della detrazione al 50 per cento. Ora vorrei rifare il cappotto termico e sostituire le altre finestre. Posso usufruire del Superbonus?

Anche se il soggetto che sostiene le spese già fruisce della detrazione del 50% o del 65% per un intervento effettuato in anni precedenti, è possibile, in caso di nuovo intervento e in presenza di tutte le condizioni di legge (in particolare miglioramento di due classi energetiche fra "trainanti" e "trainati"), fruire del Superbonus del 110% in relazione a interventi eseguiti sullo stesso immobile oggetto di precedente intervento. In particolare, a fronte di un intervento trainante (nel caso di specie il rifacimento del cappotto termico) si possono sostituire anche solo parzialmente le finestre con il 110 per cento (intervento trainato), sempre se complessivamente si consegue il miglioramento energetico di due classi.

Due anni fa ho installato una caldaia a condensazione con riscaldamento a pavimento usufruendo dell’Ecobonus al 65%. Posso ora effettuare ulteriori e diversi interventi di efficientamento energetico con un salto di due classi energetiche usufruendo del Superbonus 110%?

Sì, è possibile a condizione che i nuovi interventi di efficientamento energetico siano configurabili come interventi autonomi e non una mera prosecuzione dell’intervento precedente e che permettano di conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche, oltre al rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal Decreto Rilancio.

Si precisa che l’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Si rileva inoltre che l’art. 16 bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare delle detrazioni.

Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dell’esecuzione dei bonifici di pagamento (sul punto si vedano la Circolare n.17/E/2015 - par.3.2 e la Circolare n.19/E/2020 pag.258).

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