Superbonus 110%: la cessione del credito apre le porte agli incapienti
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che sconto in fattura e cessione del credito aprono le porte del superbonus a tutti, anche incapienti
Un concetto che ormai dovrebbe essere chiaro a tutti è che il superbonus è una detrazione fiscale le cui possibilità sono aperte a tutti grazie alle due alternative previste dal Decreto Rilancio: lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Superbonus 110% e cessione del credito
Lo ha chiarito nuovamente l'Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di un contribuente proprietario di una abitazione in un condominio che vuole eseguire un intervento di isolamento termico a cappotto che accede al superbonus. Essendo incapiente, il contribuente chiede se può optare per la cessione del credito all’impresa.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ricordando che la sua ultima circolare, la n. 30/E del 22 dicembre 2020 (c.d. supercircolare), nella quale è stato confermato che il contribuente che dispone solo del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del superbonus, esercitando una delle due opzioni alternative previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio:
- la cessione del credito (di importo corrispondente alla detrazione spettante);
- il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (il cosiddetto sconto in fattura).
Il contribuente è, infatti, titolare di un reddito fondiario (rendita catastale dell’immobile) che concorre alla formazione del reddito complessivo, anche se non soggetto a Irpef per la particolare modalità di tassazione che prevede una deduzione (articolo 10 del Tuir) di importo pari alla rendita catastale.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per il libero professionista a regime forfetario, incapiente e, quindi, senza possibilità di applicare detrazioni fiscali. Chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito con la Risposta n. 514/2020.
Cessione del credito e sconto in fattura: le modalità attuative
L'Agenzia delle Entrate ha, infine, ricordato che le modalità attuative per l’esercizio delle opzioni sono state definite con:
- il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847;
- il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020, prot. 326047.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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