Superbonus 110%: la cessione del credito non cede anche le responsabilità
L'articolo 121 del Decreto Rilancio prevede la possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito ma non esenta dalle responsabilità
Uno dei principali motivi dell'interesse verso la detrazione fiscale del 110% (superbonus) prevista dal Decreto Rilancio è certamente rappresentato dalla possibilità offerta dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020.
Superbonus 110%: la cessione del credito
Sto parlando delle due opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale:
- lo sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, operato dalle imprese e professionisti che si occupano degli interventi, che a loro volta avranno facoltà successiva di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione di un credito che gli stessi contribuenti possono "vendere" ad altri soggetti, anche in questo caso compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Due opzioni che hanno dato la possibilità a tutti di pensare o fantasticare interventi che con il loro portafoglio non avrebbero mai realizzato.
Ho scritto appositamente "fantasticare" perché, purtroppo, lo stato di salute del patrimonio immobiliare italiano non consente a tutti l'accesso al bonus 110%. Condizione necessaria (ma non sufficiente) per realizzare gli interventi previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio e fruire della detrazione fiscale, è che gli immobili dove di vuole intervenire siano conformi dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Alla luce dell'art. 49 del DPR n. 380/2001, infatti, è possibile accedere a detrazione fiscale solo per interventi realizzati in presenza di titolo edilizio conforme. Su immobili "non conformi" non è possibile presentare un titolo edilizio valido con la conseguenza che è precluso l'accesso a qualsiasi detrazione fiscale.
Per ovviare a questa problematica, almeno per i condomini e gli edifici plurifamiliari, l'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio ha dato la possibilità di accertare la conformità edilizio-urbanistica solo per le parti comuni degli edifici dove si vuole intervenire.
È chiaro, dunque, che una qualsiasi attività preliminare (una due diligence immobiliare) deve verificare l'immobile sotto il profilo urbanistico, edilizio, paesaggistico, strutturale, catastale, impiantistico e legale, al fine di non intraprendere strade senza uscita per i contribuenti, spesso ignari dello stato di salute del proprio immobile.
La cessione del credito e la responsabilità della detrazione fiscale
Occorre, infatti, chiarire che anche nel caso il contribuente opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito, non vengono parimenti cedute le sue responsabilità sugli errati presupposti di accesso alla detrazione fiscale.
La domanda, spesso arrivata in redazione, è sempre la stessa: ma se io mi sono affidato ad un tecnico, che ha verificato la fattibilità, progettato e asseverato gli interventi, ad un'impresa, che ha realizzato i lavori, e ad un consulente che ha rilasciato il visto di conformità, quali responsabilità dovrei avere sulla fruzione della detrazione fiscale?
La risposta è contenuta negli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.
L'art.119, comma 14 prevede, infatti, delle sanzioni per attestazioni e asseverazioni infedeli e l'obbligo di polizza assicurativa per i tecnici asseveratori. Dunque, esiste la possibilità di attestazioni infedeli.
L'art. 121, comma 4 prevede un controllo sui soggetti che sostengono le spese che accedono alle detrazioni fiscali. In particolare, è previsto che "i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta".
Il successivo comma 5 prevede che "Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante" e il recupero degli importi avviene per i soggetti che sostengono le spese maggiorato degli interessi e delle sanzioni.
È chiaro, e lo prevede il comma 6, che il recupero dell'importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle detrazioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi.
Ma attenzione, responsabilità in solido vuol dire che l'Agenzia delle Entrate potrà rivalersi ad uno qualsiasi dei creditori (contribuente e fornitori) che a loro volta dovranno attivare tutte le procedure previste dalla legge per il recupero delle somme.
In sostanza, occhio al professionista e all'impresa a cui si affida l'incarico. Soprattutto perché con la nascita del superbonus sono anche nati tanti nuovi soggetti senza passato e spesso senza neanche futuro.
Link Correlati
Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornatoIL NOTIZIOMETRO