Superbonus 110%: la detrazione fiscale degli interventi trainanti e trainati su edifici residenziali e commerciali

Superbonus 110%: l'Agenzia delle Entrate chiarisce come fruire della detrazioni fiscali del Decreto Rilancio per edifici residenziali e commerciali

di Redazione tecnica - 10/12/2020

Un edificio composto da 10 locali commerciali a piano terra e 10 appartamenti al primo piano, con identiche superfici complessive per residenziale e commerciale, può accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020?


Superbonus 110% e edifici residenziali-commerciali: indice dell'articolo

  • Superbonus 110% e edifici residenziali-commerciali: la domanda all'Agenzia delle Entrate
  • Superbonus 110% e edifici residenziali-commerciali: il caso di specie
  • Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento
  • Superbonus 110% e parti comuni: edificio residenziale-commerciale
  • Superbonus 110%: interventi trainanti realizzati congiuntamente ai trainanti
  • Superbonus 110%: l'Attestato di Prestazione Energetica (APE)
  • Superbonus 110% e edifici residenziali-commerciali: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Superbonus 110% e edifici residenziali-commerciali: la domanda all'Agenzia delle Entrate

È la nuova interessante domanda a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 572 del 9 dicembre 2020 ad oggetto "Superbonus - interventi "trainanti" e "trainati" su edificio residenziale e commerciale. Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".

Con la Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate (fornendo una interpretazione legislativa dell'art. 119 del Decreto Rilancio) ha chiarito che il superbonus 110% riguarda le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali e ricordando che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Superbonus 110% e edifici residenziali-commerciali: il caso di specie

Nel caso trattato dalla nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate, l'immobile è costituito esattamente da un 50% di superficie residenziale e un 50% di superficie commerciale. Inoltre, tutti gli immobili (residenziali e commerciali) hanno un impianto termico autonomo, mentre quelli commerciali hanno accesso autonomo su strada.

L'instante chiede se sia possibile accedere al superbonus per le seguenti tipologie di interventi relativamente a soli appartamenti residenziali:

  • isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi (intervento trainante);
  • sostituzione degli infissi (intervento trainato);
  • sostituzione delle schermature solari nel lato sud (intervento trainato).

Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento

Come ormai ci ha abituati, l'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito dell'istante fornendo innanzitutto una panoramica del quadro normativo di riferimento relativo al superbonus 110% e ricordando che le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus ), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Dal quadro normativo ha riepilogato:

  • cos'è la detrazione;
  • come si ripartisce;
  • le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito);
  • tipologie e requisiti tecnici degli interventi;
  • ambito soggettivo;
  • modalità attuative.

Relativamente agli interventi prospettati nell'istanza di interpello, la stessa circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi "trainati"), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, effettuati su:

  • parti comuni di edifici residenziali in "condominio"(sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Superbonus 110% e parti comuni: edificio residenziale-commerciale

Come già ricordato, per la fruizione della detrazione per le parti comuni è necessario che l'edificio nella sua interezza sia classificato come "residenziale", ammettendo a tale classificazione anche quelli che presentano una superficie utile del commerciale inferiore al 50% della superficie utile complessiva dell'edificio. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio, ("non residenziale nel suo complesso "). Si ricorda pure che il superbonus 110% per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi cd "trainati" realizzati sui propri immobili, ad esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari "non aperte al pubblico".

Superbonus 110%: interventi trainanti realizzati congiuntamente ai trainanti

Relativamente agli interventi trainati da eseguire congiuntamente a quelli trainanti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale condizione si considera soddisfatta se "le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ". Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus , le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

Superbonus 110%: l'Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Relativamente agli interventi d riqualificazione energetica, tra i requisiti previsti c'è la produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) pre e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, che dimostri il doppio salto di classe energetica richiesto dalla norma ovvero, se non possibile in quanto l'edificio o l'unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Superbonus 110% e edifici residenziali-commerciali: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Relativamente al caso prospettato dall'istante, se l'assemblea condominiale approverà i lavori di riqualificazione energetica con "benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti" siti al primo piano dell'edificio condominiale, tali interventi (rispettati i requisiti previsti dalla norma) potranno beneficiare del superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle unità site al primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati.

Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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