Superbonus 110%: possibile per i lavori sulle parti comuni eseguiti dai singoli condomini?

L'Agenzia delle Entrate risponde al quesito sulla possibilità che i lavori previsti per il superbonus possano essere eseguiti dal singolo condomino

di Redazione tecnica - 25/09/2020

Nel caso l'assemblea condominiale li autorizzi, i condomini proprietari delle singole unità immobiliari abitative possono procedere autonomamente a realizzare un intervento di efficientamento energetico mediante l'isolamento termico (c.d. cappotto termico) dell'involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti?

In caso di diniego del nulla osta da parte degli enti competenti per la realizzazione del cappotto termico su una sola parte dell'involucro esterno dell'immobile, è possibile avvalersi dell'agevolazione con riferimento al cappotto termico realizzato sull'involucro delle pareti interne dell'appartamento?

Superbonus 110% e isolamento termico a cappotto: i quesiti all'Agenzia delle Entrate

Sono i quesiti a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 408 del 24 settembre 2020 con la quale da una parte ha ripercorso i presupposti normativi per accedere alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e dall'altra ha risposto al quesito, dimenticando però di citare un'importante previsione contenuta nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120.

Superbonus 110% e lavori condominiali: cosa ha previsto il Decreto Semplificazioni?

L'art. 10, comma 3 del Decreto Semplificazioni ha, infatti, previsto che ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche) e all'119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico), anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile.

Questo, di per sé, sarebbe stato sufficiente per rispondere positivamente al primo quesito del contribuente.

Superbonus 110% e isolamento termico a cappotto: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Dopo aver ripercorso i presupposti normativi e i requisiti necessari per accedere alle nuove detrazioni fiscali del 110%, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per quanto riguarda l'isolamento termico a cappotto, la norma prevede che lo stesso debba essere effettuato su una superficie superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari.

Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E dell'8 agosto 2020 ha già chiarito che il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi "trainati"), effettuati, tra l'altro:

  • su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Superbonus 110% e isolamento termico a cappotto

La circolare chiarisce anche che il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza "U" (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare, o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno sita all'interno di edifici plurifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

Superbonus 110%: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Tutto ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che il contribuente possa accedere alla detrazione del 110% per gli interventi autorizzati dall'assemblea condominiale, che interessano la parte dell'involucro dell'edificio che riguarda la sua unità abitativa. Ciò a condizione che, conformemente a quanto previsto dalla normativa, siano rispettati tutti i presupposti e quindi che tali interventi:

  • interessino l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
  • assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Con riferimento alla seconda domanda relativa agli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti interne dell'unità immobiliare di cui è proprietario, la risposta dell'Agenzia delle Entrate non poteva che affermare che lo stesso rientra nel superbonus solo come intervento trainato e quindi a condizione che venga effettuato sulle parti comuni dell'edificio in condominio almeno un intervento "trainante".

Nel caso, dunque, l'intervento condominiale non venga effettuato per il diniego da parte degli organi competenti delle previste autorizzazioni amministrative, il contribuente perderà il diritto a fruire della detrazione del 110% per gli interventi sulle pareti interne della propria abitazione.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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