Superbonus 110%: richiesta garanzia dello Stato per la cessione del credito

Le proposte di Federarchitetti per rendere efficace la cessione del credito di imposta per gli interventi rientranti nei superbonus 110%

di Redazione tecnica - 07/07/2020

Superbonus 110%: si avvicina la "data di scadenza" del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e, mentre il Parlamento è al lavoro per la definizione della legge di conversione, dagli operatori del settore arrivano le ultime proposte per mettere a punto il testo del provvedimento, soprattutto per quel che riguarda i cosiddetti superbonus 110% previsti per gli interventi di efficienza energetica(Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), Fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: le richieste di Federarchitetti per la cessione del credito

In particolare, con un documento inoltrato dal Governo e ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari di Camera e Senato, Federarchitetti ha chiesto un intervento incisivo all'art. 121 del Decreto Rilancio, quello che mette in essere lo sconto in fattura e la cessione del credito per i superbonus 110%, affinché possa essere resa orizzontale e diffusa l’operatività della detrazione del credito d’imposta per gli interventi previsti all’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

"Qualora lo Stato non intervenga con misure di garanzia per l’erogazione di prestiti da parte delle banche e dei soggetti finanziari interessati al credito d’imposta - afferma Federachitetti - l’ingente ed encomiabile sforzo messo in campo comporterà vantaggio soltanto per i grandi players del settore immobiliare (società “utilities”, ESCO, società e fondi immobiliari, grandi produttori di materie prime e semilavorati). Anzi, si assisterà alla distorsione del mercato connesso all’edilizia e formato da centinaia di migliaia di piccole e medie imprese e liberi professionisti, per l’evidente squilibrio nella trattativa per i compensi e per l’esiguità delle risorse a disposizione tali da renderle preziose e costose".

Superbonus 110%: l'ostacolo per la cessione del credito

Federarchitetti, nonostante gli emendamenti approvati prevedano la cessione del credito per stati di avanzamento, rileva che l'ostacolo è costituito dai limiti per le banche e gli istituti finanziari nell’erogare un prestito prima delle spese per gli interventi, con la conseguenza che per poter avviare i lavori serviranno comunque degli anticipi.

Come rileva Federarchitetti, l'attuale formulazione dell'art. 121, comma 1 lettere a) e b) del D.L. n. 34/2020 offre alle banche la possibilità di diventare cessionarie del credito d’imposta ma soltanto in momento successivo all’effettuazione della spesa (...successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari). Pertanto le banche non anticiperanno gli importi (se non quale normale finanziamento), ma potranno acquisirlo in secondo momento da parte di chi ha effettuato la spesa, concorrendo con tale acquisizione alla solidarietà nella responsabilità su eventuali irregolarità nel caso di correità.

"Nessuna banca accetterebbe un credito d’imposta a queste condizioni - afferma Federarchitetti - perché troppo alta l’incertezza per un eventuale procedimento giudiziario per accertare le responsabilità, anche in presenza di chiara legge. Probabilmente potrebbero accettare il credito d’imposta altri soggetti, facendo leva sul prezzo da corrispondere e deprezzando il credito, ma non possono farlo le banche a meno di non incorrere in reato di attività di lucro non lecita. In tal caso i soldi per le spese degli interventi dovranno impiegarli o i proprietari capienti o i grandi players del settore immobiliare. Questi ultimi possono disporre delle risorse finanziarie delle “utilities” consorziate (peraltro solide finanziariamente anche in quanto concessionarie di servizi pubblici), e in tal modo sarà facile condizionare il mercato dei fornitori e dei prestatori d’opera (imprese) e di servizio (liberi professionisti), ed eventualmente fare cartello e negoziare prestiti vantaggiosi con le banche. Con il tempo, data la seppur ingente ma limitata disponibilità delle risorse a disposizione dei detti players in relazione al patrimonio immobiliare passibile di intervento, la rarità di intervento potrà costituire requisito per alzare il prezzo sotto forma di percentuale di cofinanziamento da parte dei proprietari, a ulteriore danno della collettività".

Superbonus 110%: le proposte di integrazione all'art. 121 del Decreto Rilancio

Per questo motivo, Federarchitetti ha proposto l'integrazione dell'art. 121 con i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater seguenti.

3-bis - Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale Di Garanzia [o Cassa Depositi e Prestiti o analogo Istituto Statale], con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, in favore del “soggetto che ha sostenuto le spese” o del “fornitore che ha effettuato gli interventi” come definiti all’art.121 comma 1 della presente Legge [ndr. DL 34/2020 cosiddetto “DL RILANCIO”], in anticipo rispetto alla spesa per l’intervento e in due distinte tranche ciascuna pari al 50 per cento della spesa nel limite massimo stabilito, l’una prima dell’inizio dei lavori e l’altra al raggiungimento del 50 per cento dei lavori, il cui intervento sia stato richiesto mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, corredato dei titoli che attestano il possesso dei requisiti (titolo di proprietà o equivalente per il “soggetto che ha sostenuto le spese”, e contratto di appalto o fornitura soggetto a registrazione per il “fornitore che ha effettuato gli interventi”), e il cui intervento sia dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’art.6 del DL 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, come richiesto da comma 3 art.119 della presente Legge [ndr. DL 34/2020], e mediante visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta come richiesto da comma 11 art.119 della presente Legge [ndr. DL 34/2020].

3-ter - In relazione alle predette operazioni, il soggetto finanziatore applica all’operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

3 quater -  La copertura dei predetti costi potrà essere compresa nel limite massimo del 10 per cento nel caso in cui i prestiti così erogati dai soggetti finanziari precedentemente indicati siano acquisiti dagli stessi soggetti quale “successiva cessione ad altri soggetti” ai sensi dell’art.121 comma 1 lett. b) della presente Legge [ndr. DL 34/2020] e ne sia contestualmente sottoscritto contratto soggetto a registrazione. In tal caso, ai soggetti finanziari sottoscrittori del contratto di prestito condizionato all’utilizzo delle spese di efficientamento energetico non si applicheranno le disposizioni di cui all’art.121 commi 4, 5 e 6 della presente Legge [ndr. DL 34/2020].

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 

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