Superbonus 110%: tipologia e caratteristiche degli interventi di Ecobonus e Sismabonus potenziati
Dal Decreto del MiSE ecco tipologia e caratteristiche degli interventi che accedono ai superbonus 110% Ecobonus e Sisma Bonus potenziati
Superbonus 110%: nell'attesa che si compia il processo di conversione in legge del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), cominciamo la nostra analisi sul decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che, come previsto, avrà il compito di stabilire i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali.
Superbonus 110%: tipologia e caratteristiche degli interventi di Ecobonus e Sismabonus
Per quanto concerne gli interventi previsti all'art. 119, lettere a), b) e c) del Decreto Rilancio che possono accedere ai superbonus 110%, l'art. 2 del Decreto del MiSe di prossima pubblicazione definisce puntualmente la tipologie e le caratteristiche.
In particolare, gli interventi di cui alla lettera a), la legge di conversione del decreto Rilancio approvata alla Camera parla di "interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno".
Il nuovo decreto del MiSE entra nel dettaglio definendo le seguenti tipologie di interventi:
- interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
- interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti
o parti di edifici esistenti, di cui al comma 345
dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2,
lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell'articolo 14 del D.L. n.
63/2013, di cui al comma 220 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 e di cui all'articolo 119 comma 1, lettera a)
del Decreto Rilancio. Tali interventi possono riguardare:
- le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;
- la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
- la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del D.lgs. 311/2006, che riguardino, in particolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti;
- le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;
- i medesimi interventi di cui ai punti 4 e 5, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
- i medesimi interventi di cui ai punti 4 e 5, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
- ai sensi del comma 220 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o Bai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968;
- ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'isolamento dell'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
- interventi di installazione di collettori solari di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione
invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui
all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296e di
cui alle lettere b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio.
Tali interventi possono riguardare:
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, in singole unità immobiliari;
- i medesimi interventi di cui al punto precedente, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- i medesimi interventi di cui al primo punto, eseguiti su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- i medesimi interventi di cui al primo punto, eseguiti su impianti centralizzati destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili, aventi i requisiti di cui all'allegato F al Decreto del MiSE;
- i medesimi interventi di cui al punto 6, eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio su parti comuni di edifici condominiali o su edifici unifamiliari;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- i medesimi interventi di cui al punto 8 eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio su parti comuni di edifici condominiali o su edifici unifamiliari;
- la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;
- i medesimi interventi di cui al punto x eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio su parti comuni di edifici condominiali o su edifici unifamiliari;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Gli interventi di cui ai punti da 4 a 7 della lettera b) possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell'intervento di isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto relazioni tecniche.
Superbonus 110%: requisiti minimi degli interventi di Ecobonus e Sismabonus
Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi finalizzati contestualmente alla riduzione del rischio sismico, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
Ai fini dell'accesso al superbonus 110%, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti all'allegato A al decreto del MiSE.
Superbonus 110%: le date di inizio e fine lavori
Come sappiamo, il Decreto Rilancio, per l'accesso ai superbonus previsti per il risparmio energetico, parla di costi sostenuti tra l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il Decreto del MiSe entra nel dettaglio parlano di data di inizio e fine lavori che dovranno essere comprese tra l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Ove possibile, gli interventi devono essere inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto relazioni tecniche.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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