Superbonus 2021: cessione del credito anche per le barriere architettoniche
Con le modifiche al Decreto Rilancio dalla Legge Bilancio 2021 superbonus e cessione del credito anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Dimenticanze, sviste o come le abbiamo definite noi altre volte “errore di gioventù”. Ne abbiamo viste e segnalate tante all’interno del Decreto Rilancio. Non rientrano tra queste, però, le segnalazioni arrivate dalla comunità di soggetti interessati al superbonus che negli ultimi giorni ha lanciato una vera e propria bomba.
Si è, infatti, sostenuto che nonostante sia stato previsto l’inserimento come intervento trainato dell’abbattimento delle barriere architettoniche, il legislatore abbia dimenticato di ampliare le possibilità di cessione del credito. Niente di vero e per dimostrarlo, come sempre, prenderemo in esame la normativa.
Superbonus e abbattimento barriere architettoniche
Andiamo con ordine. L’articolo 1, comma 66, lettera d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha modificato l’art. 119, comma 2 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). Comma 2 che tratta gli interventi trainati che possono accedere al superbonus se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica.
Con la modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021, a partire dalle spese sostenute dall’1 gennaio 2021, potranno accedere al superbonus quelle sostenute per interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.
Stiamo parlando degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.
La cessione del credito d’imposta
Ma come sappiamo, l’aspetto più innovativo del Decreto Rilancio è contenuto nell’art. 121 che disciplina le due opzioni alternative alla fruizione diretta del superbonus:
- lo sconto in fattura, ovvero il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione del credito di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio estende le due opzioni, oltre che per gli interventi trainanti che accedono al superbonus, anche ad altri interventi, puntualmente definiti:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119.
Barriere architettoniche e cessione del credito
Al punto due la cessione del credito è stata estesa anche agli interventi di cui all’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio (gli interventi trainati di efficienza energetica), tra i quali quelli per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Tra le altre cose, con una modifica apportata dal Decreto Rilancio all’art. 121, è stato previsto l’inserimento del comma 7-bis che estende sconto in fattura e cessione del credito per tutti gli interventi (trainanti e trainati) che accedono al superbonus anche per l’anno 2022 (oltre che per il 2020 e 2021).
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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