Superbonus, c'è differenza tra lavori effettuati e SAL?
Secondo l'interpello n. 26 del 12 febbraio 2025, il termine «lavori» si riferisce esclusivamente alla realizzazione di interventi edilizi, escludendo le spese per servizi professionali e le attività preliminari al cantiere
Tra le problematiche più rilevanti affrontate in questi anni di superbonus, tre sono quelle che potenzialmente hanno generato il maggior numero di contenzioni: la proroga per le unifamiliari, l’utilizzo delle opzioni alternative a stato di avanzamento lavori (SAL) e le deroghe per il loro utilizzo previste dal D.L. n. 39/2024.
Lavori effettuati e SAL: la normativa
Ricordiamo che:
- l’art. 119, comma 8-bis, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), relativamente alla proroga delle unifamiliari, dispone: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”;
- l’art. 121, comma 1-bis, del Decreto Rilancio, riguardo l’utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito), recita: “L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”;
- l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 39/2024, nel definire le deroghe per l’utilizzo delle opzioni alternative, dispone: “Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
La domanda nasce spontanea: c’è differenza tra “lavori effettuati” e “stato avanzamento lavori”? La risposta non è semplice e probabilmente neanche univoca, soprattutto perché nell’ambito della disciplina che ha regolato il superbonus non esiste una definizione di SAL. L’unica è contenuta nell’Allegato II.14, art. 12, comma 1, lettera d), al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) che ha trasposto la definizione precedentemente contenuta nel D.M. n. 49/2018.
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