Superbonus e abusi edilizi: detrazione fiscale a rischio
La corretta esecuzione dei lavori non basta a garantirsi la detrazione. Una recente sentenza spiega che il Comune può bloccare la CILAS se l’immobile presentava abusi edilizi
Agli sgoccioli del Superbonus, sono molti i committenti dei lavori che si trovano ad avere a che fare con difficoltà più o meno gravi che possono mettere a rischio la corretta spettanza della detrazione fruita. Come si è detto spesso, buona parte dei problemi può derivare da come si sono svolti i rapporti con l’impresa esecutrice degli interventi agevolati. Si pensi al caso in cui i lavori vengono lasciati “a metà” o realizzati in maniera insoddisfacente, presentando vizi o difetti tali da non raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico o miglioramento sismico richiesti dalla normativa per accedere al Superbonus.
Eppure, l’andamento dei lavori non è l’unico aspetto che può inficiare la regolarità della pratica Superbonus. Un vizio nel titolo abilitativo dei lavori, infatti, o nella CILAS, è in grado di far crollare l’intero castello. E così, anche quei pochi fortunati che non hanno vissuto “intoppi” possono comunque vedersi contestata la spettanza della maxi-detrazione.
A causa di un “fraintendimento” della normativa Superbonus, infatti, alcuni immobili sono stati oggetto di lavori agevolabili nonostante su questi gravassero abusi edilizi. Una recente sentenza del TAR Campania, però, la n. 5934 dello scorso 5 novembre, ha chiarito come in tali casi il Comune abbia tutto il diritto di dichiarare la CILAS “improcedibile”, con tutto ciò che consegue in termini di decadenza dal bonus edilizio connesso.
Per il Superbonus non serve lo stato legittimo?
L’equivoco che ha portato alcuni committenti a dare inizio ai lavori Superbonus anche in presenza di irregolarità edilizie sull’immobile deriva da una norma introdotta dal Decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021). Quest’ultimo, nel dettaglio, ha eliminato, per tutti gli interventi che beneficiano del Superbonus, la necessità di dover procedere all’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.
La norma, confluita nell’art. 119, co. 13-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha aperto un dibattito accesso tra gli esperti della materia, lasciando spazio in questi anni ad interpretazioni più o meno restrittive.
Da un lato, alcuni hanno letto la disposizione nel senso di ritenere del tutto irrilevante la presenza di irregolarità edilizie rispetto alla legittima spettanza del bonus. Dall’altro, invece, una lettura più rigida ha ritenuto che la preesistenza di abusi edilizi rispetto all’inizio dei lavori agevolabili con Superbonus fosse persino da “elevare” a causa di decadenza dall’agevolazione.
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