TAR Perugia: Nell’offerta gli oneri aziendali vanno sempre indicati

Il Tar Perugia con la sentenza n. 56 del 22 gennaio 2018, ricorda le regole sugli obblighi di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali previsti all’art...

25/01/2018

Il Tar Perugia con la sentenza n. 56 del 22 gennaio 2018, ricorda le regole sugli obblighi di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali previsti all’articolo 95, comma 10 del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 che impone l’obbligo per tutti i concorrenti di indicare in sede di offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nella sentenza è precisato che:

  • in senso innovativo rispetto al regime di cui al D.lgs. 163/2006, l’art. 95 c. 10, del D.lgs. 50/2016 pacificamente applicabile alla gara in questione, ha imposto l’obbligo per tutti gli operatori economici di indicare in sede di offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del D.lgs. 50/16);
  • la prevalente giurisprudenza, a cui ha aderito anche l’adito Tribunale, ritiene che il suddetto obbligo sussista anche in ipotesi di silenzio del bando, da ritenersi sul punto eterointegrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non potendosi ricorrere nemmeno al soccorso istruttorio - diversamente dal sistema previgente - trattandosi di indicazione costituente elemento essenziale dell’offerta.

Per quanto concerne la sentenza in argomento la stessa si riferisce ad una gara per l'assegnazione di alcuni lavori di restauro banditi dall'Università di Perugia alla quale sono stati invitati 16 operatori, di cui 12 ammessi a formulare offerta, con esclusione di 3 offerte, tra cui quella presentata dalla ricorrente, per superamento della soglia di anomalia ex art. 98 c. 8. D.lgs. 50/2016. L’impresa ricorrente, originariamente esclusa, ha impugnato l’aggiudicazione unitamente alla lettera di invito e a tutti gli atti della procedura, lamentando la mancata esclusione di 10 offerte delle ditte rimaste in gara in quanto non recanti - a differenza della propria offerta - alcuna indicazione dei c.d. costi interni aziendali della sicurezza, i quali ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/2016 devono sempre essere indicati.

In allegato la sentenza TAR Perugia n. 56 del 22 gennaio 2018.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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