TEMPERATURA E DURATA
Il Decreto del Ministero delle attività produttive 25 gennaio 2006 recante Norme transitorie delle temperature dell'aria nei diversi ambienti e di durata...
Il Decreto del Ministero delle attività produttive 25 gennaio 2006
recante Norme transitorie delle temperature dell'aria nei
diversi ambienti e di durata massima giornaliera, in vigore da
27 gennaio 2006, riduce di un grado centigrado il valore massimo
della media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi
ambienti di ogni singola unità immobiliare, come stabilito
dall'art. 4, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 412/1993.
Il decreto stabilisce inoltre l’abbassamento della durata giornaliera di accensione dell’impianto termico,riducendo di un’ora l’accensione, per un periodo dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2006 incluso. Il decreto ministeriale pone l’obiettivo del contenimento dei consumi energetici per l’attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle singole unità edilizie, in condizioni climatiche eccezionalmente fredde che nel corso degli ultimi mesi hanno interessato l'Italia e l'Europa, con un notevole aumento della domanda di gas naturale.
Restano esclusi dal provvedimento ministeriale le seguenti tipologie di edifici:
a) E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
b) E. 3 edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri sociali per anziani;
c) E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
d) E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido.
Il decreto stabilisce inoltre l’abbassamento della durata giornaliera di accensione dell’impianto termico,riducendo di un’ora l’accensione, per un periodo dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2006 incluso. Il decreto ministeriale pone l’obiettivo del contenimento dei consumi energetici per l’attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle singole unità edilizie, in condizioni climatiche eccezionalmente fredde che nel corso degli ultimi mesi hanno interessato l'Italia e l'Europa, con un notevole aumento della domanda di gas naturale.
Restano esclusi dal provvedimento ministeriale le seguenti tipologie di edifici:
a) E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
b) E. 3 edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri sociali per anziani;
c) E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
d) E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido.
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