TERRE E ROCCE DA SCAVO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio recante: "Criteri, pro...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006 è stato
pubblicato il Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio recante: "Criteri, procedure e modalità per il
campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi
dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152".
Con il decreto in argomento, emanato in riferimento all’articolo 186, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vengono definiti i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo che deve essere effettuato sul materiale tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo, secondo la norma UNI 10802.
Con l’articolo 3 vengono definite le modalità della preparazione dei campioni precisando che la preparazione dei campioni delle terre e rocce da scavo, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuata secondo i principi generali della norma UNI 10802 e secondo le ulteriori indicazioni all’articolo stesso.
Con l’articolo 5 vengono definiti i limi massimi di accettabilità e sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le terre e rocce da scavo di cui all'art. 1 destinate a reinterri o riempimenti di aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali aree, si applica quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 5.
Con l’occasione ricordiamo che per le terre e le rocce da scavo, provenienti da piccoli cantieri con produzione non superiore a 6 mila metri cubi, è possibile un iter semplificato e sarà possibile, così come previsto all’articolo 266, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’impiego dei materiali nello stesso cantiere che le ha prodotte anche senza comunicazione alle agenzie regionali di protezione dell’ambiente mentre nel caso di impiego in luogo diverso basterà l’autocertificazione dell’ARPA.
In riferimento a tale problematica è atteso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un decreto ministeriale già predisposto dal Ministero stesso.
Con il decreto in argomento, emanato in riferimento all’articolo 186, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vengono definiti i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo che deve essere effettuato sul materiale tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo, secondo la norma UNI 10802.
Con l’articolo 3 vengono definite le modalità della preparazione dei campioni precisando che la preparazione dei campioni delle terre e rocce da scavo, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuata secondo i principi generali della norma UNI 10802 e secondo le ulteriori indicazioni all’articolo stesso.
Con l’articolo 5 vengono definiti i limi massimi di accettabilità e sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le terre e rocce da scavo di cui all'art. 1 destinate a reinterri o riempimenti di aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali aree, si applica quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 5.
Con l’occasione ricordiamo che per le terre e le rocce da scavo, provenienti da piccoli cantieri con produzione non superiore a 6 mila metri cubi, è possibile un iter semplificato e sarà possibile, così come previsto all’articolo 266, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’impiego dei materiali nello stesso cantiere che le ha prodotte anche senza comunicazione alle agenzie regionali di protezione dell’ambiente mentre nel caso di impiego in luogo diverso basterà l’autocertificazione dell’ARPA.
In riferimento a tale problematica è atteso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un decreto ministeriale già predisposto dal Ministero stesso.
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Decreto 02/05/06 .rtfLink Correlati
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