TERRE E ROCCE DA SCAVO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2006 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio recante: "Semplificazi...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2006 è stato
pubblicato il Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio recante: "Semplificazione delle procedure amministrative
relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di
piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri
cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Con il decreto in argomento, emanato in riferimento all’articolo 266, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vengono definiti i criteri, le procedure e le modalità per la semplificazione delle procedure amministrative relative le rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensione la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale.
Per le terre e le rocce da scavo, provenienti da piccoli cantieri con produzione non superiore a 6 mila metri cubi, non si applica la disciplina contenuta nell’articolo 186 del Codice e con un iter semplificato sarà possibile, così come previsto all’articolo 266, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’impiego dei materiali nello stesso cantiere che le ha prodotte anche senza comunicazione alle agenzie regionali di protezione dell’ambiente mentre nel caso di impiego in luogo diverso basterà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In definitiva, dunque, fermo restando che le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla realizzazione di opere edili o alla manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i seimila metri cubi, con esclusione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati, non costituiscono rifiuti, ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che l'impresa titolare del cantiere da cui derivano i materiali di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto invii alla Agenzia regionale o della Provincia autonoma per la protezione dell'ambiente, almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività di escavazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 445/2000, che attesti che nell'attività di escavazione non sono state impegnate sostanze o metodologie inquinanti e dalla quale risultino, con le modalità riportate in allegato, le seguenti informazioni:
Nel caso, poi, non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, nella comunicazione dovrà essere indicato il sito di deposito, che potrà essere anche esterno al luogo di produzione. La comunicazione andrà integrata con l'indicazione dei siti effettivi di destinazione delle terre e rocce da scavo almeno sette giorni prima dell'impiego.
Qualora l'impiego dovesse essere procrastinato per oltre dodici mesi, l'impresa titolare del cantiere ne dà notizia alla Provincia nel cui territorio è situato il deposito, la quale può disporne lo sgombero con motivata disposizione.
Con il decreto in argomento, emanato in riferimento all’articolo 266, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vengono definiti i criteri, le procedure e le modalità per la semplificazione delle procedure amministrative relative le rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensione la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale.
Per le terre e le rocce da scavo, provenienti da piccoli cantieri con produzione non superiore a 6 mila metri cubi, non si applica la disciplina contenuta nell’articolo 186 del Codice e con un iter semplificato sarà possibile, così come previsto all’articolo 266, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’impiego dei materiali nello stesso cantiere che le ha prodotte anche senza comunicazione alle agenzie regionali di protezione dell’ambiente mentre nel caso di impiego in luogo diverso basterà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In definitiva, dunque, fermo restando che le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla realizzazione di opere edili o alla manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i seimila metri cubi, con esclusione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati, non costituiscono rifiuti, ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che l'impresa titolare del cantiere da cui derivano i materiali di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto invii alla Agenzia regionale o della Provincia autonoma per la protezione dell'ambiente, almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività di escavazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 445/2000, che attesti che nell'attività di escavazione non sono state impegnate sostanze o metodologie inquinanti e dalla quale risultino, con le modalità riportate in allegato, le seguenti informazioni:
- individuazione del cantiere di produzione dei materiali;
- quantità complessiva dei materiali estratti;
- individuazione dei siti di destinazione dei materiali, con indicazione della quantità di materiali ad essi destinati,
Nel caso, poi, non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, nella comunicazione dovrà essere indicato il sito di deposito, che potrà essere anche esterno al luogo di produzione. La comunicazione andrà integrata con l'indicazione dei siti effettivi di destinazione delle terre e rocce da scavo almeno sette giorni prima dell'impiego.
Qualora l'impiego dovesse essere procrastinato per oltre dodici mesi, l'impresa titolare del cantiere ne dà notizia alla Provincia nel cui territorio è situato il deposito, la quale può disporne lo sgombero con motivata disposizione.
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