TERRE E ROCCE DA SCAVO
L’Ance interviene sul problema relativo alle terre e rocce da scavo con un interessante documento che proponiamo ai nostri lettori. Il Ministro dell’ambient...
L’Ance interviene sul problema relativo alle terre e rocce da scavo
con un interessante documento che proponiamo ai nostri lettori.
Il Ministro dell’ambiente, con estrema rapidità rispetto alle indicazioni contenute nel Decreto legislativo 152/06 ha emanato i decreti attuativi per il riutilizzo delle rocce e terre da scavo derivanti da opere edili.
Si tratta del:
Nel merito dei contenuti si ritiene di poter dare una valutazione complessivamente positiva nei confronti dei provvedimenti ed in particolare per quello relativo alla gestione dei materiali derivanti dai cantieri edili con movimenti sino a 6.000 mc.
Infatti viene delineato, come auspicato dall’ANCE, un percorso gestionale abbastanza semplificato sia dal punto di vista degli adempimenti a carico delle imprese ,sia per la tempistica che risulta essere abbastanza contenuta Il tutto senza che vi sia necessità di alcuna espressa presa d’atto o parere da parte della pubblica amministrazione o di altri soggetti pubblici (es. APAT). Inoltre viene precisato che il riutilizzo all’interno dello stesso cantiere non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
Il decreto relativo ai limiti di accettabilità ed alle modalità di campionamento e analisi dei materiali se, da un lato, individua una procedura che presuppone probabilmente elevati quantitativi di materiali, dall’altro, contiene alcune importanti estensioni circa la possibilità di reimpiegare le terre e rocce con determinate concentrazioni di inquinanti anche in siti normalmente esclusi, previa pero` un`ulteriore analisi.
Cantieri con movimenti sino a 6000 mc.
(Decreto 2 maggio 2006 - Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2006 n. 112)
L’art. 266, ultimo comma, prevede un regime semplificato per la gestione come “non rifiuto” delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri la cui produzione non superi 6000 mc.
Con il decreto del Ministro dell’ambiente 2 maggio 2006, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, delle attività produttive e della salute (Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2006 n. 112) è stata data attuazione alla previsione normativa.
Ambito di applicazione:
Le terre e rocce da scavo, purché non provenienti da siti contaminati (D.lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V) e prodotte a seguito della realizzazione di opere edili o della manutenzione delle reti o delle infrastrutture.
Condizioni:
Deposito:
Se il materiale non è immediatamente riutilizzabile va comunque effettuata una comunicazione all’ARPA indicando il luogo di deposito del materiale che potrà essere anche esterno al luogo di produzione.
La comunicazione andrà integrata con un’ulteriore comunicazione da effettuarsi sempre all’ARPA 7 gg. prima del riutilizzo.
Se il riutilizzo non avviene entro 12 mesi occorre darne comunicazione alla Provincia (che può disporre con la adeguata motivazione la rimozione del materiale).
Altri adempimenti:
La copia della comunicazione all’ARPA deve essere conservata per tre anni presso la sede legale dell’impresa titolare del cantiere.
Varie:
Il riutilizzo del materiale all’interno dello stesso cantiere non è soggetto ad alcuna comunicazione.
Terre e rocce da scavo
(Decreto 2 maggio 2006 - Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006, n. 107) L’art. 186, comma 3, del D.lgs 152/06 rinviava ad un successivo decreto l’individuazione dei limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione per il successivo riutilizzo nelle tipologie di opere previste dal successivo comma 5 (reinterri, riempimenti, rilevati, macinati ecc.).
Con il Decreto del Ministero dell’ambiente 2 maggio 2006 (Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006 n. 107) sono stati individuati non solo i limiti massimi e le modalità di analisi, ma è stato anche precisato il significato dell’espressione “trasformazioni preliminari” riportato dall’art. 186, comma 1, del D.lgs. 152/06 (che a sua volta riprendeva le indicazioni della legge 443/01).
La precisazione del Decreto ministeriale è importante poiché è l`assenza di trasformazioni preliminari che consente di considerare il materiale come non rifiuto.
In linea generale il decreto indica che per “trasformazioni preliminari” si intendono tutti quei comportamenti finalizzati ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce.
Ciò premesso il decreto contiene delle ulteriori precisazioni e cioé:
Il campionamento e analisi delle terre e rocce sono a carico del produttore o del committente, vanno eseguite in occasione della prima produzione ed ogni volta si verifichino variazioni del processo produttivo della natura delle terre e rocce.
Il campionamento, è effettuato su un campione rappresentativo del materiale di cui alla norma UNI 10802. La preparazione dei campioni avviene secondo la medesima norma nonché le indicazioni di cui all’art. 3 del decreto.
Limiti massimi accettabili:
In linea generale la composizione media dell’intera massa campionata non deve superare la concentrazione di inquinanti prevista dalla Tabella 1 colonna B (siti con destinazione commerciale e industriale) dell’Allegato 5 del Titolo V (Bonifiche) della Parte IV del D.lgs. 152/06.
Se il materiale viene destinato a reinterri, rilevati, riempimenti di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale si possono verificare due fattispecie:
In questo secondo caso copia della documentazione deve essere allegata alla richiesta di riutilizzo presentata all’ARPA per le opere non soggette a VIA.
Aree agricole:
Sino all’emanazione di uno specifico regolamento per reinterri e i riempimenti, nelle aree agricole si dovrà fare riferimento ai limiti di concentrazione di inquinanti previsti dalla Tabella 1 colonna B dell’Allegato 5.
Il Ministro dell’ambiente, con estrema rapidità rispetto alle indicazioni contenute nel Decreto legislativo 152/06 ha emanato i decreti attuativi per il riutilizzo delle rocce e terre da scavo derivanti da opere edili.
Si tratta del:
- decreto previsto dall`art. 186, comma 3, con il quale si dovevano individuare i limiti massimi di concentrazione di inquinanti, nonché le modalità di campionamento e analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione. Il termine massimo per l`emanazione del decreto era stato indicato in 90 gg decorrenti dal 29 aprile 2006;
- decreto previsto dall’art. 266, comma 7, con il quale si dovevano individuare le procedure per la gestione delle terre e rocce derivanti da cantieri il cui movimento rientrasse entro i 6.000 mc.
Nel merito dei contenuti si ritiene di poter dare una valutazione complessivamente positiva nei confronti dei provvedimenti ed in particolare per quello relativo alla gestione dei materiali derivanti dai cantieri edili con movimenti sino a 6.000 mc.
Infatti viene delineato, come auspicato dall’ANCE, un percorso gestionale abbastanza semplificato sia dal punto di vista degli adempimenti a carico delle imprese ,sia per la tempistica che risulta essere abbastanza contenuta Il tutto senza che vi sia necessità di alcuna espressa presa d’atto o parere da parte della pubblica amministrazione o di altri soggetti pubblici (es. APAT). Inoltre viene precisato che il riutilizzo all’interno dello stesso cantiere non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
Il decreto relativo ai limiti di accettabilità ed alle modalità di campionamento e analisi dei materiali se, da un lato, individua una procedura che presuppone probabilmente elevati quantitativi di materiali, dall’altro, contiene alcune importanti estensioni circa la possibilità di reimpiegare le terre e rocce con determinate concentrazioni di inquinanti anche in siti normalmente esclusi, previa pero` un`ulteriore analisi.
Cantieri con movimenti sino a 6000 mc.
(Decreto 2 maggio 2006 - Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2006 n. 112)
L’art. 266, ultimo comma, prevede un regime semplificato per la gestione come “non rifiuto” delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri la cui produzione non superi 6000 mc.
Con il decreto del Ministro dell’ambiente 2 maggio 2006, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, delle attività produttive e della salute (Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2006 n. 112) è stata data attuazione alla previsione normativa.
Ambito di applicazione:
Le terre e rocce da scavo, purché non provenienti da siti contaminati (D.lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V) e prodotte a seguito della realizzazione di opere edili o della manutenzione delle reti o delle infrastrutture.
Condizioni:
- Le terre e rocce non sono rifiuti se il titolare del cantiere da cui derivano presenti all’ARPA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.lgs n. 445/00) che attesti:
- che nello scavo non sono state impiegate sostanze o metodologie inquinanti;
- che individui il cantiere di produzione;
- che la produzione non supera i 6000 mc.;
- che individui i siti di destinazione dei materiali e la relativa quantità.
Deposito:
Se il materiale non è immediatamente riutilizzabile va comunque effettuata una comunicazione all’ARPA indicando il luogo di deposito del materiale che potrà essere anche esterno al luogo di produzione.
La comunicazione andrà integrata con un’ulteriore comunicazione da effettuarsi sempre all’ARPA 7 gg. prima del riutilizzo.
Se il riutilizzo non avviene entro 12 mesi occorre darne comunicazione alla Provincia (che può disporre con la adeguata motivazione la rimozione del materiale).
Altri adempimenti:
La copia della comunicazione all’ARPA deve essere conservata per tre anni presso la sede legale dell’impresa titolare del cantiere.
Varie:
Il riutilizzo del materiale all’interno dello stesso cantiere non è soggetto ad alcuna comunicazione.
Terre e rocce da scavo
(Decreto 2 maggio 2006 - Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006, n. 107) L’art. 186, comma 3, del D.lgs 152/06 rinviava ad un successivo decreto l’individuazione dei limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione per il successivo riutilizzo nelle tipologie di opere previste dal successivo comma 5 (reinterri, riempimenti, rilevati, macinati ecc.).
Con il Decreto del Ministero dell’ambiente 2 maggio 2006 (Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006 n. 107) sono stati individuati non solo i limiti massimi e le modalità di analisi, ma è stato anche precisato il significato dell’espressione “trasformazioni preliminari” riportato dall’art. 186, comma 1, del D.lgs. 152/06 (che a sua volta riprendeva le indicazioni della legge 443/01).
La precisazione del Decreto ministeriale è importante poiché è l`assenza di trasformazioni preliminari che consente di considerare il materiale come non rifiuto.
In linea generale il decreto indica che per “trasformazioni preliminari” si intendono tutti quei comportamenti finalizzati ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce.
Ciò premesso il decreto contiene delle ulteriori precisazioni e cioé:
- l’attività di vagliatura di terre e rocce, se finalizzata ad ottenere due ammassi con percentuali diverse di inquinanti rispetto a quella dell`unico ammasso originario,
- costituisce una trasformazione preliminare - e quindi il materiale deve essere trattato come rifiuto;
- l’attività di macinazione delle terre e rocce, non è una trasformazione preliminare;
- l’attività di vagliatura che non varia la concentrazione di inquinanti dell’ammasso originario non è una trasformazione preliminare;
- se le terre e rocce entrate in contatto con l’acqua (es. materiale di perforazione senza presenza di altre sostanze), vengono essiccate mediante spandimento non e` una trasformazione preliminare;
- se le terre e rocce, per essere riutilizzate necessitano di essere stabilizzate mediante trattamento a calce non è` una trasformazione preliminare.
Il campionamento e analisi delle terre e rocce sono a carico del produttore o del committente, vanno eseguite in occasione della prima produzione ed ogni volta si verifichino variazioni del processo produttivo della natura delle terre e rocce.
Il campionamento, è effettuato su un campione rappresentativo del materiale di cui alla norma UNI 10802. La preparazione dei campioni avviene secondo la medesima norma nonché le indicazioni di cui all’art. 3 del decreto.
Limiti massimi accettabili:
In linea generale la composizione media dell’intera massa campionata non deve superare la concentrazione di inquinanti prevista dalla Tabella 1 colonna B (siti con destinazione commerciale e industriale) dell’Allegato 5 del Titolo V (Bonifiche) della Parte IV del D.lgs. 152/06.
Se il materiale viene destinato a reinterri, rilevati, riempimenti di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale si possono verificare due fattispecie:
- concentrazione di inquinanti nei limiti della Tabella 1 colonna A dell’Allegato 5 riutilizzo annesso;
- concentrazione di inquinanti superiore ai limiti della Tabella 1 colonna B dell`Allegato 5 riutilizzo annesso a condizione che venga effettuato un’analisi di rischio sito - specifica (Allegato 1 Titolo V, Parte IV D.lgs n. 152/06).
In questo secondo caso copia della documentazione deve essere allegata alla richiesta di riutilizzo presentata all’ARPA per le opere non soggette a VIA.
Aree agricole:
Sino all’emanazione di uno specifico regolamento per reinterri e i riempimenti, nelle aree agricole si dovrà fare riferimento ai limiti di concentrazione di inquinanti previsti dalla Tabella 1 colonna B dell’Allegato 5.
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