TERRE E ROCCE DA SCAVO

Con il Decreto Ministeriale 02/05/2006, le rocce e le terre da scavo, provenienti da scavi di piccoli cantieri, non sono classificati come rifiuti. Lo ha st...

30/05/2006
Con il Decreto Ministeriale 02/05/2006, le rocce e le terre da scavo, provenienti da scavi di piccoli cantieri, non sono classificati come rifiuti.
Lo ha stabilito un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Attività Produttive e della Salute, mirante a semplificare le procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione però non superi i seimila metri cubi di materiale ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Gazzetta ufficiale 16/05/2006 n. 112).

Mentre l’articolo 186 del Codice dell’Ambiente regola le terre e le rocce da scavo in genere, l’articolo 266 puntualizza escludendoli da tale disciplina i materiali provenienti dai cantieri edili come ad esempio lo scavo. In questo caso le rocce e le terre smosse non saranno di fatto considerati rifiuti. Tutto questo a condizione che il titolare del cantiere invii all’Arpa, almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori di escavazione e movimento terre, una autocertificazione che attesti il non impiego di sostanze o metodologie inquinanti frammiste ai materiali asportati e smossi.
L’autocertificazione dovrà contenere notizie sul tipo di cantiere che prevede l’asportazione del materiale; la quantità del materiale estratto; l’individuazione dei siti esterni al cantiere da destinare a deposito e la quantità di materiali ad essi destinati.

Se i materiali una volta estratti resteranno nei pressi dello stesso cantiere per più di un anno, sarà necessario inviarne comunicazione alla Provincia di appartenenza del territorio interessato che potrà disporne lo sgombero con motivata disposizione.

Nessun obbligo di comunicazione va fatto invece se le rocce e le terre da scavo una volta estratte vengono reimpiegate dalla stessa impresa per terminare lavori e opere nell’area dello stesso cantiere come reinterri, riempimenti, rilevati, macinati, riempimento di cave coltivate, ricollocazione in altro sito per rimodellazione ambientale, eccetera.
L’impresa titolare del cantiere che ha eseguito i movimenti di terra dovrà conservare per almeno tre anni la documentazione relativa ai movimenti di terra effettuati.

Il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che toglie i materiali provenienti da scavo dall’elenco dei rifiuti fa parte di un pacchetto di altri provvedimenti attuativi firmati dal Ministro dell’Ambiente finalizzati allo snellimento delle procedure riguardanti i piccoli cantieri.


a cura di Salvo Sbacchis
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