TESTO COORDINATO DEL CODICE AMBIENTE
Come preannunciato nella news di ieri, pubblichiamo, oggi, allegato alla presente, il testo del Codice dell’Ambiente (D.Lgs: n. 152/2006) coordinato con tutt...
Come preannunciato nella news di ieri, pubblichiamo, oggi, allegato
alla presente, il testo del Codice dell’Ambiente (D.Lgs: n.
152/2006) coordinato con tutte le disposizioni del primo
(D.Lgs. n. 284/2006), del secondo correttivo (D.Lgs. n. 4/2008),
della legge 24 novembre 2006, n. 286, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, della legge26 febbraio 2007, n. 17, della legge 19 dicembre
2007, n. 243 e, per ultimo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248.
Ricordiamo che il secondo decreto correttivo al codice dell’ambiente è stato emanato con il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 pubblicato sul supplemento ordinario n. 24 alla gazzetta ufficiale n. 24 del 29 gennaio scorso e che lo stesso contiene importanti modifiche al codice; modifiche che entreranno in vigore il 13 febbraio prossimo.
Le modifiche interessano:
Le norme del d.lgs. n. 4/2008 sostituiscono, integralmente, la precedente disciplina anche se non sembra che ci sia una radicale variazione ricordano, però, che sono state inserite una serie di disposizioni volte ad assicurare il coordinamento tra la diverse autorizzazioni ambientali nonché la semplificazione dei procedimenti prevedendo anche la possibilità che le amministrazioni procedenti stipulino a tal fine appositi accordi.
Per quanto riguarda i piani, programmi e progetti di competenza regionale viene previsto che le regioni , entro dodici mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 e, quindi entro il 13 febbraio 2009, dovranno adeguare le proprie normative.
Alle regioni stesse è, però, riconosciuta un’ampia discrezionalità nel definire ulteriori modalità, rispetto a quelle previste nel decreto in riferimento:
In tale periodo le attività potranno continuare e le eventuali modifiche dovranno essere richieste dall`autorità nel termine di 60 giorni.
Vengono, poi, introdotte importanti modifiche alla disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo ed, in particolare, viene ammesso lo stoccaggio sino a tre anni in caso di opere soggette a VIA ed il nuovo articolo 186 consente, inoltre, il riutilizzo in altro ciclo produttivo, purché in presenza di determinate condizioni.
Ricordiamo che il secondo decreto correttivo al codice dell’ambiente è stato emanato con il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 pubblicato sul supplemento ordinario n. 24 alla gazzetta ufficiale n. 24 del 29 gennaio scorso e che lo stesso contiene importanti modifiche al codice; modifiche che entreranno in vigore il 13 febbraio prossimo.
Le modifiche interessano:
- VIA e VAS
- Terre e rocce da scavo
Le norme del d.lgs. n. 4/2008 sostituiscono, integralmente, la precedente disciplina anche se non sembra che ci sia una radicale variazione ricordano, però, che sono state inserite una serie di disposizioni volte ad assicurare il coordinamento tra la diverse autorizzazioni ambientali nonché la semplificazione dei procedimenti prevedendo anche la possibilità che le amministrazioni procedenti stipulino a tal fine appositi accordi.
Per quanto riguarda i piani, programmi e progetti di competenza regionale viene previsto che le regioni , entro dodici mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 e, quindi entro il 13 febbraio 2009, dovranno adeguare le proprie normative.
Alle regioni stesse è, però, riconosciuta un’ampia discrezionalità nel definire ulteriori modalità, rispetto a quelle previste nel decreto in riferimento:
- all’individuazione di piani, programmi e progetti da sottoporre a VIA o VAS;
- per la determinazione di criteri di esclusione dalla VIA per specifiche categorie progettuali;
- per lo svolgimento delle consultazioni;
- per le modalità di partecipazione delle regioni confinanti eventualmente coinvolte dall’attuazione del piano;
- per l’individuazione dei soggetti competenti in materia.
In tale periodo le attività potranno continuare e le eventuali modifiche dovranno essere richieste dall`autorità nel termine di 60 giorni.
Vengono, poi, introdotte importanti modifiche alla disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo ed, in particolare, viene ammesso lo stoccaggio sino a tre anni in caso di opere soggette a VIA ed il nuovo articolo 186 consente, inoltre, il riutilizzo in altro ciclo produttivo, purché in presenza di determinate condizioni.
A cura di Paolo
Oreto
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