TESTO UNICO SICUREZZA
Ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato - Regioni prima e quello del Consiglio dei Ministri dopo, è stato approvato in via definitiva ...
Ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato -
Regioni prima e quello del Consiglio dei Ministri dopo, è stato
approvato in via definitiva il disegno di legge che dà delega al
Governo per l'emanazione del Testo Unico sulla sicurezza, che ha
l’obiettivo di estendere le norme che si sono andate stratificando
negli ultimi cinquanta anni a tutti coloro prestano la propria
attività a favore dell’impresa, siano essi lavoratori autonomi,
parasubordinati, collaboratori o a progetto.
Uno degli aspetti qualificanti del disegno di legge delega è quello di voler tutelare coloro i quali a vario titolo sono presenti sui luoghi di lavoro, a prescindere, quindi, dalla tipologia contrattuale.
La numerosità di decreti, leggi e circolari che negli anni ha modificato ma anche complicato la gestione della sicurezza (dai decreti presidenziali del 1955 e 1956, agli ultimi decreti legislativi 626/1994 e 494/1996).
Il ddl delega il Governo oltre che ad aggiornare e ordinare la normativa in materia alla luce anche degli aggiornamenti che arrivano dall’Europa, anche a provvedere nuove modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria adeguate alle differenti esigenze organizzative, a revisionare il sistema sanzionatorio (inasprendo la responsabilità oggettiva della società) e al rafforzamento del ruolo dei rappresentati della sicurezza, anche attraverso idonei percorsi formativi, riconosciuti come utili strumenti di previsione, prevenzione e tutela della sicurezza.
Il Governo, entro 12 mesi dalla conversione in legge del ddl, dovrà emanare uno o più decreti i cui obiettivi principali sono i seguenti:
Uno degli aspetti qualificanti del disegno di legge delega è quello di voler tutelare coloro i quali a vario titolo sono presenti sui luoghi di lavoro, a prescindere, quindi, dalla tipologia contrattuale.
La numerosità di decreti, leggi e circolari che negli anni ha modificato ma anche complicato la gestione della sicurezza (dai decreti presidenziali del 1955 e 1956, agli ultimi decreti legislativi 626/1994 e 494/1996).
Il ddl delega il Governo oltre che ad aggiornare e ordinare la normativa in materia alla luce anche degli aggiornamenti che arrivano dall’Europa, anche a provvedere nuove modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria adeguate alle differenti esigenze organizzative, a revisionare il sistema sanzionatorio (inasprendo la responsabilità oggettiva della società) e al rafforzamento del ruolo dei rappresentati della sicurezza, anche attraverso idonei percorsi formativi, riconosciuti come utili strumenti di previsione, prevenzione e tutela della sicurezza.
Il Governo, entro 12 mesi dalla conversione in legge del ddl, dovrà emanare uno o più decreti i cui obiettivi principali sono i seguenti:
- riordino delle disposizioni vigenti nel rispetto della normativa comunitaria;
- applicazione della normativa a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, tenendo conto della peculiarità e pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;
- applicazione della normativa a tutte le categorie professionali;
- adeguate misure di tutela, secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE;
- semplificazione degli adempimenti formali;
- riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio;
- revisione dei requisiti dei soggetti del sistema di previsione aziendale;
- valorizzazione degli accordi aziendali che orientino i lavoratori ai principi di responsabilità sociale e al miglioramento dei livelli di sicurezza;
- realizzazione di un percorso formativo per i responsabili aziendali;
- revisione della normativa in materia di appalti, migliorando l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, modificando l’attuale sistema di assegnazione degli appalti pubblici secondo il sistema del massimo ribasso, garantendo che l’assegnazione non determini una riduzione degli standard di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori;
- rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria.
A cura di Gianluca
Oreto
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