TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO: IL PARERE DEL PARLAMENTO SUL DECRETO CORRETTIVO
Dopo il parere della Conferenza Unificata, il decreto correttivo che andrà a modificare la disciplina in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi d...
Dopo il parere della Conferenza Unificata, il decreto correttivo
che andrà a modificare la disciplina in tema di tutela della salute
e sicurezza sui luoghi di lavori recentemente messa a punto dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza
Lavoro) incassa i pareri di Camera e Senato.
Le Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali della Camera dei Deputati e Lavoro del Senato hanno, infatti, reso favorevole con osservazioni al Governo sullo Schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante attuazione dell’art. 1, della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ricordiamo che tra le principali novità contenute all’interno del correttivo vi è:
In merito alla modifica del dlgs 81/2008 ed in particolare alla totale revisione dell’apparato sanzionatorio, ritieni corrette le modifiche introdotte dal decreto correttivo?
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SONDAGGIO
Le Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali della Camera dei Deputati e Lavoro del Senato hanno, infatti, reso favorevole con osservazioni al Governo sullo Schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante attuazione dell’art. 1, della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ricordiamo che tra le principali novità contenute all’interno del correttivo vi è:
- la rivisitazione dell’apparato sanzionatorio, allo scopo di garantire l’effettività della sanzione e superare la non trascurabile dicotomia tra rigore formale delle norme e pratica applicazione delle stesse nel sistema produttivo;
- l’introduzione del principio della presunzione di conformità (art. 2-bis);
- la modifica dell’ambito soggettivo di riferimento per determinate tipologie di lavoratori (art. 3);
- l’introduzione, tra le categorie di lavoratori non computabili ai fine dell’osservanza della normativa, dei lavoratori in prova (art. 4);
- l’assegnazione di nuove competenze all’INAIL in tema di assistenza riabilitativa non ospedaliera in favore di vittime di infortuni sul lavoro (art. 7);
- individuazione puntuale delle condizioni di responsabilità pernale per i datori di lavoro, il dirigente ed il preposto (art. 10-bis);
- modifica della disciplina relativa all’appalto, per cui si prevede che il DUVRI debba essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori (art. 14);
- modifica della disciplina in tema di data certa che consentirebbe di attestare tale data dietro presa visione e sottoscrizione del DVR a tutti i rappresentanti in tema di sicurezza (art. 16).
- per quanto concerne lo strumento della sospensione dell’attività imprenditoriale, hanno invitato il Governo a prestare particolare attenzione alle specifiche caratteristiche degli appalti pubblici e dei cantieri edili previste dall’articolo 10, con riferimento allo strumento della sospensione dell’attività imprenditoriale (articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), valutando l’opportunità di sostituire il requisito delle “plurime” violazioni con quello delle “reiterate” violazioni, quali individuate dal decreto previsto dall’articolo 14, comma 1, del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro o, nella fase transitoria antecedente l’adozione di tale provvedimento, dall’allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- per quanto riguarda gli obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione (art. 26 dlgs 81/2008),
si chiede di dare maggiore chiarezza ai seguenti profili:
- se si deve applicare l’art. 26 nell’ambito di una cantiere temporaneo o mobile con più imprese, quando sia stato elaborato il PSC;
- quale disciplina vada applicata nel caso il committente non sia anche il datore di lavoro;
- per quanto concerne il concetto di preventiva regolare occupazione, se riferito all’obbligo di denuncia di assunzione preventiva, non costituisce l’unico strumento valido ai fini della valutazione della regolarità del rapporto di lavoro ed, al riguardo, andrebbe considerata l’opportunità di prevedere, modificando l’articolo 14, comma 1, del dlgs 81/2008, l’adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero competente, qualora questi riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
In merito alla modifica del dlgs 81/2008 ed in particolare alla totale revisione dell’apparato sanzionatorio, ritieni corrette le modifiche introdotte dal decreto correttivo?
Partecipa al nostro sondaggio, lascia anche tu un commento e fai conoscere il tuo punto di vista.
SONDAGGIO
A cura di Ilenia
Cicirello
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