TRASMISSIONE TELEMATICA
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 dicembre 2005, concernente interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, della...
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta
del 29 dicembre 2005, concernente interventi urgenti per i settori
dell’agricoltura, della pesca e della fiscalità di impresa reca
delle nuove procedure di trasmissione telematica degli atti estese
a nuovi soggetti. L’articolo 1 del Decreto legge prevede
l’estensione delle procedure telematiche disciplinate dal D.Lgs.
n.463/1997 a tutti i soggetti e a tutti gli atti quali le denunce
relative a registrazioni, presentazione di dichiarazioni di
successione, trascrizioni iscrizioni, annotazioni nei registri
immobiliari e volture catastali.
I soggetti che potranno effettuare le trasmissioni telematiche sono quelli citati dall’art. 10 del Dpr n. 131/1986, ossia:
a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4 dello stesso Dpr;
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della Pubblica Amministrazione e gli altri pubblici ufficiali;
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali; gli impiegati dell'amministrazione finanziaria; d) gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio.
Il comma 5 del Dl consente a chiunque l’accesso e il riutilizzo commerciale dei dati ipotecari e catastali, sulla base di convenzioni e dietro pagamento per ogni consultazione effettuata.
I soggetti che potranno effettuare le trasmissioni telematiche sono quelli citati dall’art. 10 del Dpr n. 131/1986, ossia:
a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4 dello stesso Dpr;
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della Pubblica Amministrazione e gli altri pubblici ufficiali;
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali; gli impiegati dell'amministrazione finanziaria; d) gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio.
Il comma 5 del Dl consente a chiunque l’accesso e il riutilizzo commerciale dei dati ipotecari e catastali, sulla base di convenzioni e dietro pagamento per ogni consultazione effettuata.
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