TRASMISSIONE TELEMATICA ATTI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/1/2006 il Decreto-Legge 10 gennaio 2006, n. 2 recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricol...

12/01/2006
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/1/2006 il Decreto-Legge 10 gennaio 2006, n. 2 recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca e della fiscalità di impresa”. L’articolo 1 si riferisce a”Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto” ed al comma 3 è prevista l’estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti; la regolamentazione dell’estenzione delle procedure telematiche è affidata ad un provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio, di concerto con il Ministro della Giustizia che sarà emanato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.
Con successivo del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, saranno stabilite le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entità degli adempimenti correlati.
I soggetti che potranno effettuare le trasmissioni telematiche sono quelli citati dall’art. 10 del Dpr n. 131 del 26 aprile 1986, ossia: le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4 dello stesso Dpr; i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della PA e gli altri pubblici ufficiali; i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali; gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio.
L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale sarà consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione.
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