TRIBUNALE MILANO: MODIFICHE ALLE TABELLE MILLESIMALI? BASTA LA MAGGIORANZA
Il Tribunale di Milano con sentenza del 12 febbraio 2007 n. 1812 ha precisato che l’assemblea può approvare o modificare, con le maggioranze stabilite dall’a...
Il Tribunale di Milano con sentenza del 12 febbraio 2007 n. 1812 ha
precisato che l’assemblea può approvare o modificare, con le
maggioranze stabilite dall’art. 1136, comma 2, C.C. e senza
incorrere in alcuna nullità, la tabella di natura non contrattuale.
La delibera assembleare potrà solo essere annullata solo nel caso
in cui non tenga conto della disposizione di cui all’art. 1123,
1124, 1126 CC. A tal proposito bisogna fare una distinzione tra
tabella di natura contrattuale e di gestione:
Le tabelle di gestione invece possono essere modificate dall’assemblea, a maggioranza dei condomini.
Il Tribunale ha quindi stabilito che per il cambiamento della tabella è richiesto il consenso di tutti solo quando le tabelle sono di natura contrattuale (di proprietà) oppure quando si tratti di tabelle che risultano da un accordo unanime, di natura negoziale tra i condomini.
Per le tabelle approvate a maggioranza invece, l'assemblea può decidere a maggioranza secondo le norme dell’art. 1136 c.c., 2° comma e tale delibera è annullabile solo nel caso in cui non rispetti quanto previsto dall’art. 1123 c.c.
- Tabelle millesimali di proprietà: finalizzate alla determinazione della quota di comproprietà del condominio sulle parti comuni.
- Tabelle millesimali di gestione: quelle che attengono alla ripartizione delle spese condominiali, senza incidere sull’entità o sulla misura dei diritti reali di ciascun condomino.
Le tabelle di gestione invece possono essere modificate dall’assemblea, a maggioranza dei condomini.
Il Tribunale ha quindi stabilito che per il cambiamento della tabella è richiesto il consenso di tutti solo quando le tabelle sono di natura contrattuale (di proprietà) oppure quando si tratti di tabelle che risultano da un accordo unanime, di natura negoziale tra i condomini.
Per le tabelle approvate a maggioranza invece, l'assemblea può decidere a maggioranza secondo le norme dell’art. 1136 c.c., 2° comma e tale delibera è annullabile solo nel caso in cui non rispetti quanto previsto dall’art. 1123 c.c.
a cura di Vincenzo
Palumbo
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