Tar Campania e Tar Lazio: Quando i pareri della Soprintendenza sono illegittimi
I Tribunali amministrativi regionali della Campania e del Lazio con due recenti sentenze hanno evidenziato l’illeggitimità di due provvedimenti delle Soprint...
I Tribunali amministrativi regionali della Campania e del Lazio con
due recenti sentenze hanno evidenziato l’illeggitimità di
due provvedimenti delle Soprintendenze di Roma e di Napoli.
Si tratta della annosa questione di dinieghi immotivati delle Soprintendenze che, a volte, sono rilasciati senza i necessari presupposti di fatto e di diritto.
In particolare il TAR Lazio (sede di Roma, sez. II bis) con la sentenza n. 9478 depositata in segreteria il 6 novembre 2013, ha ritenuto illegittimo ed annullato il provvedimento con cui la Soprintendenza aveva dichiarato un progetto di ampliamento non conforme alle norme vigenti e non compatibile con il contesto paesaggistico vincolato, senza dimostrare il carattere di inedificabilità assoluta del vincolo o comunque la sua incompatibilità con il progetto edilizio.
Al contrario, il progetto era stato motivatamente valutato compatibile dalla perizia giurata della parte ricorrente ed il Comune competente lo aveva ritenuto assentibile per la parte di competenza. Nella fattispecie, secondo i giudici, la Soprintendenza aveva rilasciato un diniego immotivato, adottato in carenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto in ordine ad un progetto che, invece, risultava conforme alle prescrizioni normative ad esso applicabili e di cui era, quindi, consentita la realizzazione, avendo l’Amministrazione ormai esaurito il proprio spazio logico e temporale per deliberare.
Il TAR Campania (sede di Napoli, sez. VII), con la sentenza n. 4792 depositata in segreteria il 28 ottobre 2013 ha ritenuto illegittimo ed annullato il parere negativo reso dalla Soprintendenza in un procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni culturali (D.lgs. 42/2004).
I giudici hanno annullato il parere del TAR perché lo stesso era privo di idonea motivazione circa le ragioni che avrebbero impedito la realizzazione di una serra in zona vincolata.
In particolare, il TAR ha precisato che i pareri, quando hanno contenuto negativo, devono dare conto in maniera idonea delle ragioni del diniego opposto alla realizzazione dell’opera e devono spiegare perché la dimensione e l’ubicazione di questa sarebbero contrastanti con il vincolo oggetto di tutela; i pareri dovrebbero, anche chiarire in cosa si sostanzierebbe la detrazione ambientale che deriverebbe dalla realizzazione dell’opera. I Giudici hanno, anche, precisato che le espressioni usate nel parere in argomento, difatti, oltre ad essere estremamente sintetiche, appaiono del tutto vaghe e generiche, per cui denotano una insufficienza dell’effettuata valutazione, a sua volta conseguenza di una istruttoria evidentemente carente.
Si tratta della annosa questione di dinieghi immotivati delle Soprintendenze che, a volte, sono rilasciati senza i necessari presupposti di fatto e di diritto.
In particolare il TAR Lazio (sede di Roma, sez. II bis) con la sentenza n. 9478 depositata in segreteria il 6 novembre 2013, ha ritenuto illegittimo ed annullato il provvedimento con cui la Soprintendenza aveva dichiarato un progetto di ampliamento non conforme alle norme vigenti e non compatibile con il contesto paesaggistico vincolato, senza dimostrare il carattere di inedificabilità assoluta del vincolo o comunque la sua incompatibilità con il progetto edilizio.
Al contrario, il progetto era stato motivatamente valutato compatibile dalla perizia giurata della parte ricorrente ed il Comune competente lo aveva ritenuto assentibile per la parte di competenza. Nella fattispecie, secondo i giudici, la Soprintendenza aveva rilasciato un diniego immotivato, adottato in carenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto in ordine ad un progetto che, invece, risultava conforme alle prescrizioni normative ad esso applicabili e di cui era, quindi, consentita la realizzazione, avendo l’Amministrazione ormai esaurito il proprio spazio logico e temporale per deliberare.
Il TAR Campania (sede di Napoli, sez. VII), con la sentenza n. 4792 depositata in segreteria il 28 ottobre 2013 ha ritenuto illegittimo ed annullato il parere negativo reso dalla Soprintendenza in un procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni culturali (D.lgs. 42/2004).
I giudici hanno annullato il parere del TAR perché lo stesso era privo di idonea motivazione circa le ragioni che avrebbero impedito la realizzazione di una serra in zona vincolata.
In particolare, il TAR ha precisato che i pareri, quando hanno contenuto negativo, devono dare conto in maniera idonea delle ragioni del diniego opposto alla realizzazione dell’opera e devono spiegare perché la dimensione e l’ubicazione di questa sarebbero contrastanti con il vincolo oggetto di tutela; i pareri dovrebbero, anche chiarire in cosa si sostanzierebbe la detrazione ambientale che deriverebbe dalla realizzazione dell’opera. I Giudici hanno, anche, precisato che le espressioni usate nel parere in argomento, difatti, oltre ad essere estremamente sintetiche, appaiono del tutto vaghe e generiche, per cui denotano una insufficienza dell’effettuata valutazione, a sua volta conseguenza di una istruttoria evidentemente carente.
A cura di Gabriele
Bivona
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