Tariffe Professionali, l'Antitrust multa gli Avvocati per aver ristretto la concorrenza
Multa di quasi 1 milione di euro al Consiglio Nazionale Forense (CNF) per aver ristretto la concorrenza del mercato, limitando l'autonomia degli avvocati in ...
Multa di quasi 1 milione di euro al Consiglio Nazionale
Forense (CNF) per aver ristretto la concorrenza del mercato,
limitando l'autonomia degli avvocati in materia di compensi
professionali. Lo ha deciso l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) con il provvedimento del 22
ottobre 2014 con il quale chiude l'istruttoria nei confronti del
CNF per aver violato l'art. 101 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
La vicenda trae le sue origini il 19 novembre 2012, quando l'AGCM viene a conoscenza della presenza sul sito web del CNF del "Nuovo tariffario forense", consistente nel D.M. 127/2004, e della circolare n. 22-C/2006, pubblicata quale premessa allo stesso. Dopo aver richiesto spiegazioni in merito, il CNF, in data 11 gennaio 2013, ha risposto che si fosse trattato solo di un disguido tecnico e che avrebbero posto rimedio ricollocando i documenti nella sezione del sito web relativa alla "Storia dell'Avvocatura".
Da successivi accertamenti, l'AGCM ha verificato il 20 maggio 2013 che il D.M. 127/2004 accompagnato dalla circolare n. 22-C/2006, nonché il successivo D.M 140/2012, erano presenti in una sezione denominata "Tariffe/Tariffe professionali" della banca dati del CNF (gestita da IPSOA e accessibile dalla homepage del sito web del CNF).
Dopo aver definito la fase istruttoria e ricostruito il quadro normativo della professione forense, l'AGCM è arrivata alla conclusione che il comportamento del CNF intendeva limitare la concorrenza tra i professionisti con riguardo agli aspetti economici della prestazione dei servizi professionali da parte degli avvocati esercenti la professione in Italia.
E' utile ricordare che l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
TITOLO VII - NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 1 - REGOLE DI CONCORRENZA
SEZIONE 1 - REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE
Articolo 101
(ex articolo 81 del TCE)
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Il CNF è stato così sanzionato dall'AGCM adducendo a due motivazioni:
In riferimento alla seconda motivazione, l'art. 19 del codice deontologico forense, nella versione vigente al momento dell'adozione del parere, stabiliva che "E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro".
Secondo l'Antitrust, questi due interventi erano diretti a limitare la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali. L'Autorità ha anche diffidato il CNF dal ripetere in futuro analoghi comportamenti.
In materia di tariffe professionali, è utile ricordare una recente circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. che aveva sospeso l'utilizzo di applicativi informatici presenti nei siti internet di alcuni ordini provinciali, volti al calcolo della tariffa (leggi l'articolo).
Sempre su questo argomento, ricordiamo un divertente episodio successo a Palermo, quando l'Ordine degli Architetti aveva definito un Onorario minimo per la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE), prevedendo addirittura delle sanzioni, salvo poi fare marcia indietro il giorno dopo, perché resosi contro di andare contro le indicazioni dell'AGCM (articolo 1, articolo 2).
Ricordiamo, infine, la proposta del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nonché coordinatore nazionale della Rete delle Professioni Tecniche Armando Zambrano che in una sua recente lettera inviata alla nostra redazione, ha proposto l'individuazione di standard prestazionali minimi legati alle diverse prestazioni professionali tecniche alle quali far corrispondere costi fissi e variabili medi di gestione e tempi minimi di lavoro all'interno ed all'esterno dello studio, di viaggio etc., in modo da poter definire un costo minimo possibile per svolgere una prestazione dignitosa e di qualità (leggi articolo).
La vicenda trae le sue origini il 19 novembre 2012, quando l'AGCM viene a conoscenza della presenza sul sito web del CNF del "Nuovo tariffario forense", consistente nel D.M. 127/2004, e della circolare n. 22-C/2006, pubblicata quale premessa allo stesso. Dopo aver richiesto spiegazioni in merito, il CNF, in data 11 gennaio 2013, ha risposto che si fosse trattato solo di un disguido tecnico e che avrebbero posto rimedio ricollocando i documenti nella sezione del sito web relativa alla "Storia dell'Avvocatura".
Da successivi accertamenti, l'AGCM ha verificato il 20 maggio 2013 che il D.M. 127/2004 accompagnato dalla circolare n. 22-C/2006, nonché il successivo D.M 140/2012, erano presenti in una sezione denominata "Tariffe/Tariffe professionali" della banca dati del CNF (gestita da IPSOA e accessibile dalla homepage del sito web del CNF).
Dopo aver definito la fase istruttoria e ricostruito il quadro normativo della professione forense, l'AGCM è arrivata alla conclusione che il comportamento del CNF intendeva limitare la concorrenza tra i professionisti con riguardo agli aspetti economici della prestazione dei servizi professionali da parte degli avvocati esercenti la professione in Italia.
E' utile ricordare che l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
TITOLO VII - NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 1 - REGOLE DI CONCORRENZA
SEZIONE 1 - REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE
Articolo 101
(ex articolo 81 del TCE)
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Il CNF è stato così sanzionato dall'AGCM adducendo a due motivazioni:
- la prima per aver pubblicato una circolare con cui reintroduceva di fatto l'obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta "riforma Bersani" del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012;
- la seconda per aver adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, in base alla tesi che ciò confliggerebbe con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal Codice deontologico della categoria.
In riferimento alla seconda motivazione, l'art. 19 del codice deontologico forense, nella versione vigente al momento dell'adozione del parere, stabiliva che "E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro".
Secondo l'Antitrust, questi due interventi erano diretti a limitare la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali. L'Autorità ha anche diffidato il CNF dal ripetere in futuro analoghi comportamenti.
In materia di tariffe professionali, è utile ricordare una recente circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. che aveva sospeso l'utilizzo di applicativi informatici presenti nei siti internet di alcuni ordini provinciali, volti al calcolo della tariffa (leggi l'articolo).
Sempre su questo argomento, ricordiamo un divertente episodio successo a Palermo, quando l'Ordine degli Architetti aveva definito un Onorario minimo per la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE), prevedendo addirittura delle sanzioni, salvo poi fare marcia indietro il giorno dopo, perché resosi contro di andare contro le indicazioni dell'AGCM (articolo 1, articolo 2).
Ricordiamo, infine, la proposta del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nonché coordinatore nazionale della Rete delle Professioni Tecniche Armando Zambrano che in una sua recente lettera inviata alla nostra redazione, ha proposto l'individuazione di standard prestazionali minimi legati alle diverse prestazioni professionali tecniche alle quali far corrispondere costi fissi e variabili medi di gestione e tempi minimi di lavoro all'interno ed all'esterno dello studio, di viaggio etc., in modo da poter definire un costo minimo possibile per svolgere una prestazione dignitosa e di qualità (leggi articolo).
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
ProvvedimentoIL NOTIZIOMETRO