Tariffe professionali: Valide per gli studi di settore e (forse?) per le gare relative a servizi di progettazione
Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che ha disposto, con l'articolo 9, comma 1, l'abro...
Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che ha disposto, con
l'articolo 9, comma 1, l'abrogazione delle tariffe delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico che fa
seguito, per altro, al decreto-legge (cosiddetto decreto Bersani
sulle liberalizzazioni) convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le tariffe professionali sono inutilizzabili sia nei
rapporti tra i privati che in quelli con il pubblico e tale
situazione ha fatto, anche, avviare un'istruttoria
dell'Antitrust contro il Consiglio notarile di Milano
per avere adottato una dleibera relativa ai compensi notarili che
reintroduce, di fatto, le tariffe professionali ormai abrogate
dalle liberalizzazioni e, quindi, per violazione delle norme sulla
concorrenza.
Mentre le tariffe professionali sono inutilizzabili per tutti, così non è per l'Agenzia delle Entrate perché sembrerebbe che nelle riunioni che gli osservatori regionali sugli studi di settore stanno tenendo in questi giorni, gli stessi abbiano dato, ai rappresentanti delle categorie professionali interessate, risposte vaghe e generiche, sul problema legato alla compatibilità tra le stime degli studi di settore che utilizzano come parametri le tariffe professionali.
Nel campo dell'architettura e dell'ingegneria, per i lavori privati si utilizza, adesso, la libera contrattazione mentre per gli affidamenti pubblici mediante gara vengono utilizzati importi a base d'asta non determinati in riferimento alle, ormai, abrogate, tariffe professionali.
Ci chiediamo come sia possibile che l'Agenzia delle Entrate, non tenendo conto dell'abrogazione delle tariffe professionali possa chiedere ai professionisti quello che gli stessi non possono chiedere ai propri clienti.
In verità il problema generato dall'abrogazione delle tariffe professionali sta diventando molto pesante nel campo degli affidamenti dei servizi di architettettura e di ingegneria per i quali la è lasciato alla più ampia discrezionalità del responsabile del procedimento.
Ma tale situazione dovrebbe trovare uno sblocco con il decreto unico su "Misure urgenti per le crescita (sviluppo economico-infrastrutture)" che è ufficialmente al primo punto dell'ordine b>del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per domani 15 giugno alle ore 9,00.
Nel decreto-legge che dovrebbe essere approvato domani sembra che sia stato inserito un articolo rubricato "Determinazione dei compensi da porre a base d'asta per i servizi di architettura e di ingegneria" per mezzo del quale viene modificato il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. delle "liberalizzazioni") convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 con la possibilità di utilizzare il decreto relativo ai parametri giudiziari anche per la definizione degli importi a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria e vengono introdotte quelle norme transitorie per mezzo delle quali, fino all'emanazione del decreto relativo ai nuovi parametri, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.
Mentre le tariffe professionali sono inutilizzabili per tutti, così non è per l'Agenzia delle Entrate perché sembrerebbe che nelle riunioni che gli osservatori regionali sugli studi di settore stanno tenendo in questi giorni, gli stessi abbiano dato, ai rappresentanti delle categorie professionali interessate, risposte vaghe e generiche, sul problema legato alla compatibilità tra le stime degli studi di settore che utilizzano come parametri le tariffe professionali.
Nel campo dell'architettura e dell'ingegneria, per i lavori privati si utilizza, adesso, la libera contrattazione mentre per gli affidamenti pubblici mediante gara vengono utilizzati importi a base d'asta non determinati in riferimento alle, ormai, abrogate, tariffe professionali.
Ci chiediamo come sia possibile che l'Agenzia delle Entrate, non tenendo conto dell'abrogazione delle tariffe professionali possa chiedere ai professionisti quello che gli stessi non possono chiedere ai propri clienti.
In verità il problema generato dall'abrogazione delle tariffe professionali sta diventando molto pesante nel campo degli affidamenti dei servizi di architettettura e di ingegneria per i quali la è lasciato alla più ampia discrezionalità del responsabile del procedimento.
Ma tale situazione dovrebbe trovare uno sblocco con il decreto unico su "Misure urgenti per le crescita (sviluppo economico-infrastrutture)" che è ufficialmente al primo punto dell'ordine b>del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per domani 15 giugno alle ore 9,00.
Nel decreto-legge che dovrebbe essere approvato domani sembra che sia stato inserito un articolo rubricato "Determinazione dei compensi da porre a base d'asta per i servizi di architettura e di ingegneria" per mezzo del quale viene modificato il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. delle "liberalizzazioni") convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 con la possibilità di utilizzare il decreto relativo ai parametri giudiziari anche per la definizione degli importi a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria e vengono introdotte quelle norme transitorie per mezzo delle quali, fino all'emanazione del decreto relativo ai nuovi parametri, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.
A cura di Paolo
Oreto
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