Tariffe professionali ed equo compenso: al via l’iter del ddl in Senato
Sembra che il sistema per il ritorno delle tariffe professionali sia quello della legge sull’equo compenso e con tale scopo è stato presentato in data 14 giu...
Sembra che il sistema per il ritorno delle tariffe professionali sia quello della legge sull’equo compenso e con tale scopo è stato presentato in data 14 giugno 2017 e annunciato nella seduta del 20 giugno 2017 il disegno di legge d’iniziativa del senatore Maurizio Sacconi recante “Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate” che ha iniziato il suo iter in Commissione Lavoro del Senato nella seduta del 5 luglio.
Nella relazione di accompagnamento al provvedimento costituito da 4 articoli è precisato che l’equo compenso non è soltanto un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il costo e la qualità delle prestazioni.
Nell’articolo 1 sono stabilite le finalità del provvedimento e, al secondo comma, è precisato che per compenso equo si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale. All’articolo 2, comma 1, è proposto di assumere per la misura dell’equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, il riferimento ai para-metri vigenti ma ora limitati nell’impiego al contenzioso. Sempre all’articolo 2 ma al comma 2 è precisato che, salva prova contraria, il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si deve ritenere iniquo. L’articolo 3 stabilisce il dies a quo, a partire dal quale decorre il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professionale nel caso del non corretto esercizio della prestazione individuandolo nel giorno del compimento della stessa da parte del professionista iscritto all’ordine o collegio professionale. L’articolo 4 constata che dal disegno di legge non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In allegato il testo del disegno di legge.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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