Tassazione dei redditi di natura finanziaria, nuove aliquote dall'1 luglio 2014
Entrano in vigore oggi le nuove aliquote per la tassazione dei redditi di natura finanziaria che passano dal 20 al 26% come previsto dal Decreto-legge 24 apr...
Entrano in vigore oggi le nuove aliquote per la tassazione dei
redditi di natura finanziaria che passano dal 20 al 26% come
previsto dal Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante
"Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale" (in G.U. 24/04/2014, n. 95), convertito con
modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U.
23/06/2014, n. 143).
Gli articoli 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 prevedono, infatti, che a partire dall'1 luglio 2014 le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento da partecipazione in società ed enti (art. 44 D.P.R. n. 917/1986) o redditi diversi (art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del D.P.R. n. 917/1986) passano al 26%. Al fine di chiarire meglio il nuovo sistema di tassazione, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014 recante appunto "Modifica dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", che fornisce utili istruzioni ed esempi.
Conti correnti, depositi bancari e postali, obbligazioni
L'aliquota di tassazione passa dal 20% al 26% sugli interessi e altri proventi di conti correnti, depositi bancari e postali, maturati dal 1° luglio 2014. La nuova misura è valida anche per i redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie previste dall'articolo 26 del Dpr n. 600 del 1973 e sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni, indicate nell'articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 239 del 1996, maturati a partire dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.
Redditi finanziari
Inoltre, dal 1° luglio 2014, l'aliquota di tassazione passa al 26% anche per i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate indicate dalla lettera c) dell'articolo 67 del Tuir.
Al fine di evitare che l'aumento dell'aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente al 1° luglio 2014, è prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze latenti.
Le deroghe
Rimane confermata l'aliquota del 12,5% per i titoli pubblici italiani (come titoli del debito pubblico, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e titoli equiparati, emessi da organismi internazionali, nonché per le obbligazioni emesse da Stati esteri white list e da loro enti territoriali. Per questi ultimi, l'aliquota di tassazione passa dal 20% al 12,5%, con riferimento agli interessi e ad altri proventi maturati a partire dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla stessa data.
Via la ritenuta su redditi da investimenti e attività estere
Il documento di prassi si sofferma sull'abrogazione della ritenuta del 20%, prevista dal Dl n. 66 del 2014, che esplica effetti ai fini dell'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.
Gli articoli 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 prevedono, infatti, che a partire dall'1 luglio 2014 le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento da partecipazione in società ed enti (art. 44 D.P.R. n. 917/1986) o redditi diversi (art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del D.P.R. n. 917/1986) passano al 26%. Al fine di chiarire meglio il nuovo sistema di tassazione, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014 recante appunto "Modifica dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", che fornisce utili istruzioni ed esempi.
Conti correnti, depositi bancari e postali, obbligazioni
L'aliquota di tassazione passa dal 20% al 26% sugli interessi e altri proventi di conti correnti, depositi bancari e postali, maturati dal 1° luglio 2014. La nuova misura è valida anche per i redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie previste dall'articolo 26 del Dpr n. 600 del 1973 e sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni, indicate nell'articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 239 del 1996, maturati a partire dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.
Redditi finanziari
Inoltre, dal 1° luglio 2014, l'aliquota di tassazione passa al 26% anche per i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate indicate dalla lettera c) dell'articolo 67 del Tuir.
Al fine di evitare che l'aumento dell'aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente al 1° luglio 2014, è prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze latenti.
Le deroghe
Rimane confermata l'aliquota del 12,5% per i titoli pubblici italiani (come titoli del debito pubblico, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e titoli equiparati, emessi da organismi internazionali, nonché per le obbligazioni emesse da Stati esteri white list e da loro enti territoriali. Per questi ultimi, l'aliquota di tassazione passa dal 20% al 12,5%, con riferimento agli interessi e ad altri proventi maturati a partire dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla stessa data.
Via la ritenuta su redditi da investimenti e attività estere
Il documento di prassi si sofferma sull'abrogazione della ritenuta del 20%, prevista dal Dl n. 66 del 2014, che esplica effetti ai fini dell'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.
A cura di Gabriele
Bivona
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