Terremoti e ricostruzione: Ecco la bozza del decreto-legge “Disposizioni urgenti per eventi sismici”

Questa settimana i Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare un decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per eventi sismici”. La notizia è stata anticipat...

19/03/2019

Questa settimana i Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare un decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per eventi sismici. La notizia è stata anticipata dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli che, a margine di un'iniziativa a Firenze, ha dichiarato che "la settimana prossima ci sarà un decreto legge che prevede misure per rilanciare l'attività della ricostruzione, per avviare la ricostruzione anche nelle aree colpite dal terremoto di fine dicembre in provincia di Catania e anche nel Molise".

Il decreto-legge contiene un i seguenti due capi:

  • Capo I - Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell’area Etnea
  • Capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017.

Per i comuni etnei colpiti dal sisma sono previsti 300 milioni di euro per la ricostruzione, in particolare 60 per il 2019, 120 per il 2020 e 120 per il 2021. Tale somma andrà destinata per l’appunto alla ricostruzione di immobili privati ed edifici pubblici che necessitano interventi di riparazione e/o ricostruzione. Lo svolgimento delle funzioni sarà affidato al Commissario straordinario per la ricostruzione che verrà nominato dal Presidente del Consiglio e resterà in carica fino al 31 dicembre 2021.

In riferimento alla sequenza sismica che ha colpito il Molise ad agosto 2018 nella bozza del decreto sono previsti cinquanta milioni di euro per la ricostruzione nei territori colpiti. La somma sarà così ripartita: 10 mln nel 2019, 25 nel 2020 e 15 mln nel 2021. Anche in questo caso, lo svolgimento delle funzioni sarà affidato al Commissario straordinario per la ricostruzione che verrà nominato dal Presidente del Consiglio e resterà in carica fino al 31 dicembre 2021.

Nel decreto, poi, l’intero articolo 12 è dedicato alla “Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria” in cui è precisato che “Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all’articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC”; nelo stesso articolo 12 è, poi, fissato il contributo massimo, a carico dei Commissari straordinari per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata. Tale contributo è stabilito nella misura, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5 per cento.

Arriva, poi, con l’articolo 24 del provvedimento uno stanziamento di 21,3 milioni, il servizio IT-alert, il sistema di allarme pubblico che consente alla Protezione civile, nell’imminenza di una emergenza, di inviare ai cellulari privati dei cittadini in una determinata area messaggi riguardanti gli scenari di rischio, l’organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione.

Il decreto, poi, prevede all’articolo 19 alcune misure per le regioni colpite dal sisma del Centro Italia. La novità più rilevante è la modifica del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 con l'introduzione di una norma che “Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio”, prevede “l’installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su terreno di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, da parte dei proprietari dell’immobile inagibile“. Ma, ovviamente, è assolutamente fondato il timore è che la norma si traduca in un via libera alla realizzazione di nuove costruzioni in deroga ai vincoli ambientali e paesaggistici.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata