Terremoto Abruzzo e Agevolazioni: niente imposta di registro, ipotecaria e catastale sugli immobili
Niente imposta di registro, ipotecaria e catastale per le popolazioni abruzzesi che decidono di acquistare un immobile sostitutivo dell'abitazione principale...
Niente imposta di registro, ipotecaria e catastale per le
popolazioni abruzzesi che decidono di acquistare un immobile
sostitutivo dell'abitazione principale distrutta nel sisma che ha
colpito l'Abruzzo nel giugno 2009.
Lo ha chiarito la risoluzione n. 61/E con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto l'11 giugno 2014 ai dubbi interpretativi emersi a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che all'articolo 10, comma 4 prevedeva la soppressione di tutte le agevolazioni, anche se contenute in leggi speciali, previste ai fini dell'imposta di registro per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari a titolo oneroso in genere.
Ricordiamo, infatti, che a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 era stato pubblicato il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con la legge 24 giugno 2009, n. 77, che all'art. 3 prevedeva un regime di esenzione per gli atti di acquisto di immobili sostitutivi dell'abitazione principale distrutta dal sisma trovi applicazione. Successivamente, la pubblicazione del Dlgs n. 23/2011 ha disposto, a partire dall'1 gennaio 2014, la soppressione di tutte le agevolazioni all'imposta di registro per gli atti traslativi di immobili.
La risoluzione delle Entrate ha ricordato che già con la circolare 21 febbraio 2014, n. 2, era stato chiarito che la soppressione disposta dal D.Lgs. n. 23/2011 non opera in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti e che interessano diverse tipologie di atti, e non necessariamente quelli traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari. L'ambito della misura agevolativa prevista dal D.L. n. 39/2009 va oltre il trattamento fiscale dell'imposta di registro dovuta sui trasferimenti immobiliari, trattandosi, infatti, di disposizioni che si collocano in un piano di interventi volti a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dal sisma. Una interpretazione che escludesse l'applicazione dell'esenzione ai soli fini dell'imposta di registro dovuta per gli atti di natura traslativa a titolo oneroso non risulterebbe coerente con l'impianto normativo delineato dal legislatore con il citato decreto-legge.
In definitiva, l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale resta valida anche dopo l'1 gennaio 2014, in quanto l'intervento non costituisce un'agevolazione sui trasferimenti immobiliari ma si colloca in un piano di interventi volto a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dal sisma.
Lo ha chiarito la risoluzione n. 61/E con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto l'11 giugno 2014 ai dubbi interpretativi emersi a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che all'articolo 10, comma 4 prevedeva la soppressione di tutte le agevolazioni, anche se contenute in leggi speciali, previste ai fini dell'imposta di registro per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari a titolo oneroso in genere.
Ricordiamo, infatti, che a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 era stato pubblicato il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con la legge 24 giugno 2009, n. 77, che all'art. 3 prevedeva un regime di esenzione per gli atti di acquisto di immobili sostitutivi dell'abitazione principale distrutta dal sisma trovi applicazione. Successivamente, la pubblicazione del Dlgs n. 23/2011 ha disposto, a partire dall'1 gennaio 2014, la soppressione di tutte le agevolazioni all'imposta di registro per gli atti traslativi di immobili.
La risoluzione delle Entrate ha ricordato che già con la circolare 21 febbraio 2014, n. 2, era stato chiarito che la soppressione disposta dal D.Lgs. n. 23/2011 non opera in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti e che interessano diverse tipologie di atti, e non necessariamente quelli traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari. L'ambito della misura agevolativa prevista dal D.L. n. 39/2009 va oltre il trattamento fiscale dell'imposta di registro dovuta sui trasferimenti immobiliari, trattandosi, infatti, di disposizioni che si collocano in un piano di interventi volti a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dal sisma. Una interpretazione che escludesse l'applicazione dell'esenzione ai soli fini dell'imposta di registro dovuta per gli atti di natura traslativa a titolo oneroso non risulterebbe coerente con l'impianto normativo delineato dal legislatore con il citato decreto-legge.
In definitiva, l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale resta valida anche dopo l'1 gennaio 2014, in quanto l'intervento non costituisce un'agevolazione sui trasferimenti immobiliari ma si colloca in un piano di interventi volto a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dal sisma.
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
RisoluzioneIL NOTIZIOMETRO