Terremoto centro-Italia: Circolare DICOMAC sui sopralluoghi di agibilità

Il Coordinatore della DICOMAC (Direzione comando e controllo) del Dipartimento della Protezione civile) Immacolata Postigione ha firmato il 28 dicembre scors...

30/12/2016

Il Coordinatore della DICOMAC (Direzione comando e controllo) del Dipartimento della Protezione civile) Immacolata Postigione ha firmato il 28 dicembre scorso la circolare prot. 73056 avente ad oggetto “Eventi sismici 20/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 nell’Italia centrale. Gestione, prosieguo e monitoraggio delle attività connesse ai sopralluoghi di agibilità coordinati dalla Dicomac”. La circolare, in pratica, fornisce indicazioni sulla prosecuzione dei sopralluoghi di agibilità coordinati dalla Dicomac, in base a quanto previsto dalla ordinanza 422/2016. Dal 27 dicembre, data di pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale, è quindi entrata in vigore la nuova procedura: a parte i casi specifici indicati al comma 5, art. 1 dell'ordinanza (in cui sono le squadre Aedes coordinate dalla Dicomac a svolgere i sopralluoghi), sono i cittadini che hanno avuto, dalla verifica con procedura FAST, un esito di "non utilizzabilità" a incaricare un tecnico libero professionista di realizzare un nuovo sopralluogo per la compilazione della scheda Aedes (per edifici ordinari) o GL-Aedes (per strutture prefabbricate o di grande luce) che accerti nel dettaglio il danno subito.

La circolare suddivide il territorio interessato dai terremoti in due aree. Nell’Area 1 sono ricompresi tutti i 131 Comuni elencati negli Allegati 1 e 2 alla legge 229/2016. L’Area 2 è costituita dagli altri Comuni in cui si siano registrati danni agli edifici a seguito dei terremoti.

Comuni in Area 1 - Sono definite le modalità di presentazione delle domande di sopralluogo nei seguenti casi:

  • se alla data del 27 dicembre 2016 è stata già presentata domanda di sopralluogo ma non è stato ancora svolto, l’istanza resta valida;
  • se alla data del 27 dicembre non è stata presentata domanda di sopralluogo, può essere presentata al Comune un’istanza semplice (tramite modello IPP(100 Kb)) da parte di chi ne ha diritto. In alternativa è il Sindaco a pianificare il sopralluogo sugli edifici per cui lo ritiene opportuno;
  • per gli edifici già ispezionati prima del 30 ottobre che avevano avuto esito A (con o senza inagibilità per rischio esterno), se si riscontrano danni che potrebbero compromettere l’agibilità, può essere presentata un’ulteriore istanza semplice di sopralluogo da parte di chi ne ha diritto al Comune o al Centro Operativo Comunale (COC) per sopralluogo Fast. In alternativa è il Sindaco a pianificare il sopralluogo sugli edifici per cui lo ritiene opportuno;
  • per gli edifici già ispezionati che hanno avuto esito "D" (da rivedere), il sopralluogo viene svolto d’ufficio con scheda Aedes/GL Aedes;
  • per le richieste di ripetizione del sopralluogo, tranne che per i casi precedenti, sia su un edificio agibile a seguito di un sopralluogo Fast, sia in caso di sopralluogo con scheda Aedes, la presentazione della nuova istanza deve essere accompagnata da perizia asseverata di un tecnico di parte.

Comuni in Area 2 - Sono definite le modalità di presentazione delle domande di sopralluogo nei seguenti casi:

  • se alla data del 27 dicembre è stata già presentata domanda di sopralluogo, ma non è stato ancora svolto, l’istanza resta valida;
  • se alla data del 27 dicembre non è stata presentata domanda di sopralluogo chi ne ha diritto può presentare domanda di sopralluogo accompagnata da perizia asseverata, che dimostri il nesso di causalità tra il danno e il terremoto, o da ordinanza di sgombero;
  • per gli edifici già ispezionati che hanno avuto esito "D" (da rivedere) il sopralluogo viene svolto d’ufficio con scheda Aedes/GL Aedes;
  • per le richieste di ripetizione del sopralluogo, tranne che per i casi precedenti, sia su un edificio agibile a seguito di un sopralluogo Fast, sia in caso di sopralluogo con scheda Aedes, la presentazione della nuova istanza deve essere accompagnata da perizia asseverata di un tecnico di parte.

C’è tempo fino al 16 gennaio 2017 per presentare domanda di sopralluogo, ad eccezione degli edifici che si trovano in zona rossa ufficialmente delimitata con ordinanza del Sindaco.

Per tutti i sopralluoghi ripetuti, il Comune/COC deve informare la squadra, incaricata di svolgere la nuova verifica, dell’esito del precedente sopralluogo e, di prassi, la scheda precedente è sostituita da quella nuova.

Le squadre di rilevatori consegnano le schede Fast in originale ai centri di coordinamento regionale di competenza e ne lasciano una copia al Comune/Coc, mentre le schede Aedes/GL-Aedes svolte per la parte residua dalle squadre coordinate dalla Dicomac sono consegnate in originale presso la Dicomac stessa oppure presso i centri di coordinamento regionale di competenza (con rilascio dei modelli riepilogativi al Comune/Coc).

È compito dei Sindaci adottare tutti i provvedimenti relativi agli esiti dei sopralluoghi ed è opportuno dare comunicazione anche nel caso di esito “agibile” ai cittadini interessati.

In allegato oltre alla Circolare 28 dicembre 2016 ed all’ordinanza n. 422 del 16 dicembre 2016:

  • gli schemi per la gestione dei sopralluoghi nelle Aree 1 e 2 in cui sono riportati, sinteticamente, i passaggi per la gestione dei sopralluoghi di agibilità in riferimento a quanto disposto dall’Ordinanza n. 422 del 16 dicembre 2016;
  • la presentazione della procedura “Fast” per il rilievo dell’agibilità post-sisma;
  • la presentazione della procedura per il rilevamento sui Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto (FAST versione 01/2016) sulla compilazione della scheda Fast.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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