Terremoto centro Italia: in Gazzetta l'OPCM n. 422/2016

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27/12/2016, n. 301 l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile...

29/12/2016

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27/12/2016, n. 301 l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 16 dicembre 2016, n. 422 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016".

Come previsto dall'art. 1, comma 1, considerato l'elevato numero di edifici da sottoporre a verifica sismica a seguito dell'aggravamento della situazione dei territori colpiti dal terremoto dello scorso ottobre, a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta (27 dicembre 2016) lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture attraverso la compilazione della scheda AeDES è sospeso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

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Come prevede il successivo comma 2, allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES per l'intera unità strutturale provvedono, solo a seguito dell'esito di «non utilizzabilità» secondo la scheda FAST, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, su diretto incarico del proprietario o avente diritto, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata (art. 6 del decreto-legge n. 189/2016).

Nei comuni non ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016 e nell'ordinanza commissariale n. 3/2016, i sopralluoghi di agibilità con scheda FAST vengono effettuati sulla base della presentazione di un'istanza da parte del richiedente avente diritto, corredata da ordinanza sindacale di sgombero, se esistente, ovvero da una perizia giurata che comprovi il nesso di causalità diretto tra i danni verificatesi e l'evento (art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016).

Le schede AeDES prodotte sono utilizzate dai comuni ai fini della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni delle SAE previste dall'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016.

La DiComaC continua a provvedere al coordinamento delle attività di rilievo mediante la scheda AeDES esclusivamente con riferimento:

  • agli edifici pubblici;
  • al completamento dei rilievi nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata;
  • agli edifici con scheda FAST con esito «sopralluogo non eseguito» per contestuale richiesta di approfondimento mediante scheda AeDES;
  • ai sopralluoghi ripetuti su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte, sia su edifici già classificati con scheda AeDES che su edifici dichiarati agibili a seguito di sopralluogo FAST;
  • ai sopralluoghi da ripetere in relazione all'esito «D» di scheda AeDES rilasciato da tecnici coordinati dalla DiComaC.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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