Terremoto centro-Italia: le disposizioni del Decreto-Legge n.205/2016
Come abbiamo già segnalato (leggi articolo), è stato pubblicato sulla G.U. n. 264 il decreto legge n. 2015/2016 che prevede nuovi interventi urgenti in favor...
Come abbiamo già segnalato (leggi articolo), è stato pubblicato sulla G.U. n. 264 il decreto legge n. 2015/2016 che prevede nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.
Il provvedimento che fa il paio con il decreto-legge n. 189/2016 attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione il compito di integrare l'elenco dei 62 comuni individuati nell’Allegato 1 dello stesso decreto, sulla base di motivate segnalazioni da parte delle Regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, in relazione a nuovi e diffusi danni causati dal reiterarsi degli eventi sismici, valutandone l’impatto sull’identità dell’aggregato urbano e sull’omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio.
Entrando nel dettaglio, il D.L n. 205/2016 contiene numerose disposizioni tra cui quelle relative alla realizzazione delle strutture e moduli abitativi provvisori, gli incentivi a favore delle attività agricole e produttive, gli interventi immediati sul patrimonio culturale, le nuove misure urgenti per le infrastrutture viarie e per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017, gli interventi di immediata esecuzione e le norme transitorie per consentire, in occasione del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre, il voto degli elettori che a causa degli eventi sismici non soggiornano nel proprio comune di residenza.
Strutture e moduli abitativi provvisori (articolo 2)
Per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle quattro regioni colpite dagli eventi sismici e considerato l’imminente arrivo della stagione invernale, il decreto-legge prevede che i Sindaci dei Comuni interessati indichino al Dipartimento della protezione civile le aree da destinare agli insediamenti di container a disposizione della popolazione, in attesa della forniture di diverse soluzioni abitative. I container saranno immediatamente rimossi al cessare delle esigenze. Nell’individuazione dei luoghi per l’allestimento delle aree, il cui numero dovrà essere contenuto, devono essere preferite quelle pubbliche a quelle private. In assenza di indicazioni da parte dei Sindaci, il Capo Dipartimento della protezione civile è autorizzato a procedere alla scelta delle aree, d’intesa con i Presidenti delle Regioni competenti per il territorio. Il Dipartimento provvede, nel più breve tempo possibile, a installare i moduli container da destinare a esigenze abitative, uffici e servizi connessi. Il decreto-legge prevede inoltre che il Dipartimento, anche avvalendosi di Consip S.p.a, possa effettuare procedure negoziate con modalità accelerate per stipulare contratti di fornitura e noleggio di container, servizi e beni strumentali correlati. E’ compito dei Comuni assicurare la gestione delle aree temporanee.
Gli eventi sismici di ottobre hanno aggravato anche le esigenze abitative rurali e il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame. Per questo, il decreto-legge prevede che in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati o da stipulare, sia possibile richiedere un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario. Nel caso in cui non si riuscissero comunque a coprire tutte le esigenze si seguiranno nuove procedure di affidamento accelerate.
Per tutte le attività relative alle strutture e ai moduli abitativi provvisori, dall’installazione al loro funzionamento, il Dipartimento e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
Incentivi alle attività agricole e produttive (articolo 3)
Sono numerosi anche gli incentivi economici previsti nel provvedimento. Per il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato, per valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e per sostenere un programma strategico condiviso dalle regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è assicurata dallo Stato la quota del cofinanziamento regionale delle annualità 2019 e 2020 dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate. Per assicurare anche la continuità produttiva delle attività zootecniche, nel decreto-legge è prevista la concessione di contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina, ovicaprino e suinicolo.
I titolari delle attività produttive con sede in edifici danneggiati, in qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro, devono depositare la certificazione di agibilità sismica rilasciata da un professionista abilitato presso il Comune territorialmente competente, per l’accertamento dei danni da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione e la conseguente richiesta di contributo. Infine, il decreto-legge prevede che le imprese che hanno subito danni possano acquistare o acquisire in locazione macchinari ed effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la prosecuzione delle attività. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi possono essere rimborsate.
Personale dei Comuni (articoli 4 e 5)
Il decreto-legge prevede che i comuni possano assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di un anno fino a 350 nuove unità di personale con professionalità di tipo tecnico e amministrativo.
Interventi immediati sul patrimonio culturale (articolo 6)
Il decreto-legge contiene alcune disposizioni che consentono di avviare tempestivamente interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato dagli eventi sismici. In particolare, in merito alla progettazione di interventi per la messa in sicurezza di beni culturali e immobili, è previsto che le pubbliche amministrazioni competenti possano procedere con affidamento diretto delle progettazioni a professionisti idonei, senza ulteriore formalità, per importi inferiori a 40mila euro. Inoltre, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, compresi quelli di messa in sicurezza degli edifici, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Misure urgenti per le infrastrutture viarie (articolo 7)
Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile ad assicurare il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. Anas S.p.a. attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario, all’esecuzione degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in base all’effettiva capacità operativa degli enti interessati.
Misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico (articolo 8)
Per l’anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali possono derogare al numero minimo e massimo di alunni previsti per classe, di ogni ordine e grado, con riferimento agli edifici che sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici, alle strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni delle aree colpite. Il decreto-legge prevede inoltre una serie di interventi urgenti per garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative.
Interventi di immediata esecuzione (articolo 9)
Per favorire il rientro nelle unità immobiliari che necessitano di interventi immediati, il decreto-legge prevede la possibilità di effettuare il ripristino della agibilità per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES e per quelli classificati non utilizzabili secondo le procedure speditive. Per farlo, i soggetti interessati devono presentare il progetto e la relativa asseverazione da parte di un professionista abilitato.
Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 (articolo 10)
Gli elettori che risiedono nei comuni dell’Allegato 1 al decreto-legge n.189 e in quelli che saranno individuati dal Commissario straordinario e che sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi per l’inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza possono votare nel comune di dimora in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre. Nel caso in cui il comune non sia in grado di assicurare la costituzione dei seggi, gli elettori possono votare in uno o più comuni vicini.
Documenti Allegati
D.L. n. 205/2016Link Correlati
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