Terremoto e Protezione civile: prima Ordinanza fa riferimento agli interventi ante D.Lgs. n. 50/2016
In riferimento ad un articolo da noi pubblicato il 29 agosto 2016 (leggi articolo) in cui, riferendoci all'Ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 recante “Primi...
In riferimento ad un articolo da noi pubblicato il 29 agosto 2016 (leggi articolo) in cui, riferendoci all'Ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” facevamo notare come l'articolo 5 derogasse ad alcuni articoli del D.Lgs. n. 163/2016 già abrogati e che non esistesse alcuna fase transitoria per la previgente normativa, riceviamo e pubblichiamo integralmente la risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.
La risposta
In riferimento all'articolo pubblicato il 29 agosto con il titolo "Terremoto e Protezione civile: prima ordinanza con riferimenti non validi", nonostante il carattere specialistico della testata, è necessario fare una rettifica.
La tesi da voi sostenuta è priva di fondamento in quanto il comma 2 dell’art. 5 da voi citato, precisa, in apertura, che “Per gli eventuali interventi che, ai sensi della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, […] i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,” (segue elenco degli articoli).
L’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti), al comma 1 stabilisce che: “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”
Tale disposizione (che, per inciso, è intitolata "Disposizioni transitorie e di coordinamento"), stabilisce, in modo evidente, una validità transitoria del previgente Codice, applicabile limitatamente agli appalti che, alla data di entrata in vigore del nuovo testo, risultavano in una determinata fase del procedimento.
In tal senso, peraltro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità Nazionale Anticorruzione si sono molto chiaramente espressi con il comunicato congiunto del 22 aprile (rinvenibile tuttora sui siti istituzionale dei due soggetti) nel quale si precisa che “A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, si rende opportuno precisare quanto segue: 1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016. In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta”.
I riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006 sono, quindi, perfettamente validi e inquadrati correttamente, in quanto applicabili –secondo l’Ordinanza- a quegli appalti, eventualmente in essere al momento del sisma, regolati dalla disciplina previgente l’introduzione del nuovo Codice. Al di là delle attività che potranno essere avviate ex novo a seguito del sisma, infatti, potrà risultare che le Amministrazioni colpite abbiano in corso procedure di affidamento così regolate (ovvero debbano apportarvi variazioni in conseguenza degli eventi sismici) e a ciò mira la disposizione che esordisce, appunto, dicendo: “Per gli eventuali interventi che…”.
Quanto agli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione del nuovo Codice, il successivo comma 3 dell’art. 5 dell’Ordinanza 388/2016, rinvia alle disposizioni ivi espressamente previste per gli interventi da porre in essere in caso di emergenze di protezione civile (fattispecie che costituisce una delle più apprezzabili novità del D. Lgs. 50/2016) che sono già immediatamente applicabili, ricorrendone i necessari presupposti. Ciò nelle more che, anche sulla base delle indicazioni che l’ANAC impartirà, vengano implementate ulteriori specifiche disposizioni.
Soprattutto in una situazione di delicata emergenza come quella che stiamo affrontando è necessario che l’informazione sia corretta e verificata in modo da non ingenerare confusione tra gli operatori.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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