Testo Unico Edilizia: le novità del DPR n. 380/2001 su segnalazione certificata agibilità (SCA) e tolleranze costruttive
Le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni al Testo Unico Edilizia in tema di segnalazione certificata di agibilità (SCA) e tolleranze costruttive
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è intervenuto con 4 articoli (10, 10-bis, 11 ed 11-bis), inseriti nel Capo II (Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici) del Titolo I, su più parti del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Testo Unico Edilizia e Decreto Semplificazioni: tutte le modifiche dalla A alla Z
Nel nostro Speciale Testo Unico Edilizia abbiamo già rilevato puntualmente tutte le modifiche dalla A alla Z apportate dal Decreto Semplificazioni al DPR n. 380/2001. Oggi entreremo nel dettaglio delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 1 del Decreto Semplificazioni che modificano il Testo Unico Edilizia nella disciplina che riguarda la segnalazione certificata ai fini dell’agibilità (SCA) e le tolleranze costruttive.
Segnalazione certificata ai fini dell’agibilità
In riferimento alla segnalazione certificata di agibilità, l'art. 10, comma 1, lettera n) del Decreto Semplificazioni aggiunge il comma 7-bis all’art. 24 (Agibilità) del D.P.R. n. 380/2001, prevedendo che la segnalazione certificata di agibilità possa essere presentata anche in assenza di lavori al fine di richiedere l’agibilità per immobili legittimamente realizzati che ne siano privi.
In particolare, il nuovo comma 7-bis dell’art. 23-ter stabilisce che la segnalazione certificata di agibilità, oltre ai casi già previsti, "può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Tolleranze costruttive e parziali difformità
Novità anche relativamente alle tolleranze costruttive introdotte dall’articolo 10, comma 1, lettere o) e p) del decreto-legge n. 76/2020. In particolare, le due lettere intervengono sulla disciplina delle tolleranze costruttive in caso di parziali difformità rispetto al titolo edilizio abilitativo, disponendo, rispettivamente, l’abrogazione del comma 2-ter dell’art. 34 e introducendo una nuova disciplina con il nuovo art. 34-bis.
Entrando nel dettaglio, il nuovo art. 34-bis, rubricato “Tolleranze costruttive”:
- riproduce la previsione (già contenuta nel comma 2-ter dell’art. 34) secondo cui il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, aggiungendo peraltro alle predette fattispecie anche quella, di tipo residuale, in base alla quale non costituisce violazione edilizia il mancato rispetto di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari (comma 1);
- fuori dai casi di cui al comma 1, e limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, prevede che costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile (comma 2);
- dispone, per le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, in quanto non costituenti violazioni edilizie, che il tecnico abilitato ne faccia dichiarazione, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali (comma 3).
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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