Tettoie di legno: pertinenza o nuova costruzione? edilizia libera o permesso di costruire?
La tettoia di legno va considerata una pertinenza, e quindi va in edilizia libera, oppure nuova costruzione, e quindi necessita di permesso di costruire?
La tettoia di legno può essere configurata come pera pertinenza o va considerata come nuova costruzione che necessita di titolo edilizio? È una di quelle domande che ha occupa le aule dei tribunali da anni ma che ancora necessita di chiarimenti, forniti questa volta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7601 del 30 novembre 2020.
Il ricorso
Sul tavolo dei giudici del consiglio di Stato, il ricorso contro una sentenza del Tar che aveva confermato l'ordinanza di demolizione emessa da un comune per una tettoia ritenuta abusiva. Secondo il Tar, infatti, la tettoia non andava considerata una mera pertinenza, avendo quest'ultima caratteristica di stabilità e realizzata in aderenza ad un preesistente fabbricato. Per i giudici del Tar, insomma, si tratta di un'opera esterna che necessita di una concessione edilizia. Ci troviamo, tra l'altro, in una zona vincolata, per la presenza di una riserva naturale. Il proprietario dell'edificio, però, la pensa in maniera diversa chiedendo l'annullamento dell'ordinanza visto che per le opere contestate non serviva la concessione edilizia, trattandosi di pertinenze.
Tettoia: pertinenza o nuova costruzione?
Secca la risposta del consiglio di Stato: ai fini edilizi, la realizzazione di una tettoia non costituisce un intervento di natura pertinenziale. E spiegano perché: "Manca la natura pertinenziale qualora sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata un'opera qualsiasi che ne alteri la sagoma, come una tettoia". Questa, infatti, "è parte di un manufatto principale, rappresentando un mero prolungamento di parte di esso, e non costituisce quindi una pertinenza, la quale presuppone l'esistenza di un bene autonomo, anche se accessorio, rispetto a quello principale". Tra l'altro, nel caso specifico, non si può parlare di tettoia di pertinenza viste le dimensioni (metri 7,50x4 e altezza metri 2,20).
Materiali e vincoli
C'è da prendere in considerazione, spiegano i giudici, anche i materiali scelti per la realizzazione della tettoia. Nel caso analizzato, la tettoia ha caratteristiche di stabilità, "potendo avere un'utilizzazione autonoma, costituendo un'opera esterna per la cui realizzazione è quindi necessaria la concessione edilizia (ora permesso di costruire), tanto più che si tratta di un manufatto insistente su una zona sottoposta a vincolo paesaggistico (Riserva Naturale)". Non vale nemmeno la contestazione fatta del proprietario circa la realizzazione di quest'opera in epoca anteriore al 1967: "Essendosi la parte ricorrente limitata ad allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un soggetto, di cui non è neppure specificata la qualità - si legge nella sentenza - in cui si afferma che le opere sanzionate con l'ingiunzione sono state edificate in epoca anteriore al 1967, non vi sono dimostrazioni certe, di cui è onerata la parte privata che propone la relativa eccezione, circa l’epoca della realizzazione delle opere". Per questo il ricorso è stato respinto.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 30 novembre 2020, n. 7601IL NOTIZIOMETRO