Tettoie e precarietà: la Cassazione sulla necessità del permesso di costruire
La Corte di Cassazione conferma la necessità del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia in quanto essa rientra tra opere in edilizia libera
Quanto conta il concetto di precarietà dell’opera per la scelta del titolo edilizio necessario alla realizzazione di una tettoia?
Tettoia e titolo edilizio: nuovo intervento della Cassazione
Chi legge le nostre pagine e segue gli aggiornamenti del nostro Speciale Testo Unico Edilizia conosce già la risposta alla suddetta domanda che viene nuovamente affrontata. Questa volta dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che con la sentenza 14 gennaio 2021, n. 1277 ci consente di approfondire nuovamente l’argomento.
Il caso oggetto della sentenza degli ermellini riguarda la realizzazione di una tettoia avente la superficie di mq 42 impostata su di una preesistente struttura in muratura, che secondo il ricorrente sarebbe una costruzione precaria e, pertanto, non soggetta alla richiesta del permesso a costruire. Tettoia sulla quale era arrivata, però, una ordinanza di demolizione, confermata dai giudici della Corte di Appello e del TAR.
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Niente precarietà per le tettoie
Demolizione confermata anche dai giudici di Cassazione per i quali la realizzazione di una tettoia necessita del rilascio del permesso a costruire in quanto essa non rientra nel concetto di "edilizia libera".
Nei primi due gradi di giudizio è stata esclusa la natura meramente precaria dell'opera considerato che il manufatto realizzato fosse saldamente ancorato al suolo e che lo stesso avesse una ragguardevole superficie, pari, infatti, a 42 mq, tale, pertanto, da escluderne la irrilevanza dal punto di vista urbanistico.
Niente deroghe per le normative regionali
Altro interessante contenuto della sentenza della Cassazione riguarda l’affermazione del ricorrente per cui si tratterebbe di un'opera che, alla luce della normativa di settore vigente nella Regione siciliana, non necessiterebbe, date le sue caratteristiche, di permesso a costruire. Su questo punto la Cassazione ha confermato che una volta rilevato che la stessa opera è tale da richiedere il permesso a costruire in base alla legislazione nazionale, è da escludersi che sul punto possa avere una qualche rilevanza derogatoria la legislazione particolare vigente in loco.
Come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 14 gennaio 2021, n. 1277IL NOTIZIOMETRO