Tracciabilità dei pagamenti: Pronta la bozza della determinazione dell'Autorità
E' pronta la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sulla tracciabilità dei flussi finanziari in...
E' pronta la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sulla
tracciabilità dei flussi finanziari in riferimento a quanto
previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136.
La bozza della determinazione è del 17 settembre ma non è stata ancora pubblicata poiché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sta valutando la possibilità di risolvere i problemi applicativi della legge n. 136/2010 con un provvedimento legislativo ad hoc, ha chiesto all'Autorità di soprassedere, per alcuni giorni, alla pubblicazione della determina.
Il provvedimento del Governo dovrebbe essere discuzzo il prossimo 27 settembre e dovrebbe essere inserito tra gli articoli di uno dei due decreti legge in preparazione sulla Tirrenia e sull'Abruzzo.
Siamo, comunque, in condizione, di allegare alla presente notizia la bozza della determinazione dell'Autorità nella quale vengono trattati i seguenti 4 punti:
In particolare per quanto concerne l'entrata in vigore, facendo riferimento alla nota del Ministero dell'Interno n. 13001/118/Gab del 9 settembre scorso, anche l'Autorità precisa che devono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti da sottoscrivere dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa.
La bozza della determinazione precisa anche che ogni nuovo rapporto contrattuale deve essere sottoposto all'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 dal momento che, in occasione della stipulazione del contratto, sarà possibile inserire anche le nuove clausole sulla tracciabilità.
Per quanto concerne l'ambito di applicazione l'Autorità nel precisare che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:
Per quanto concerne il settore dei servizi di ingegneria e architettura, l'Autorità precisa che la norma si applica anche ai professionisti ed agli studi professionali che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi.
La bozza della determinazione è del 17 settembre ma non è stata ancora pubblicata poiché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sta valutando la possibilità di risolvere i problemi applicativi della legge n. 136/2010 con un provvedimento legislativo ad hoc, ha chiesto all'Autorità di soprassedere, per alcuni giorni, alla pubblicazione della determina.
Il provvedimento del Governo dovrebbe essere discuzzo il prossimo 27 settembre e dovrebbe essere inserito tra gli articoli di uno dei due decreti legge in preparazione sulla Tirrenia e sull'Abruzzo.
Siamo, comunque, in condizione, di allegare alla presente notizia la bozza della determinazione dell'Autorità nella quale vengono trattati i seguenti 4 punti:
- 1. Entrata in vigore
- 2. Ambito di applicazione
- 3. Indicazioni generali sulle modalità di attuazione della tracciabilità
- 4. Gestione dei movimentri finanziari
In particolare per quanto concerne l'entrata in vigore, facendo riferimento alla nota del Ministero dell'Interno n. 13001/118/Gab del 9 settembre scorso, anche l'Autorità precisa che devono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti da sottoscrivere dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa.
La bozza della determinazione precisa anche che ogni nuovo rapporto contrattuale deve essere sottoposto all'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 dal momento che, in occasione della stipulazione del contratto, sarà possibile inserire anche le nuove clausole sulla tracciabilità.
Per quanto concerne l'ambito di applicazione l'Autorità nel precisare che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:
- contratti di appalto di lavori, servi e forniture;
- concessioni di lavori e di servizi
- contratti di parterariato pubblico-privato
- contratti di subappalto e subfornitura
- contratti in economia
- contratti esclusi in tutto o in parte
Per quanto concerne il settore dei servizi di ingegneria e architettura, l'Autorità precisa che la norma si applica anche ai professionisti ed agli studi professionali che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi.
A cura di Paolo
Oreto
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