Tracciabilità dei pagamenti: Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 Novembre scorso è stato pubblicato il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 recante "Misure urgenti in materia di sic...

15/11/2010
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 Novembre scorso è stato pubblicato il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".
Il decreto in argomento è costituito da 5 capi in cui sono inserite:
  • le misure per gli impianti sportivi
  • il potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia
  • le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
  • le disposizioni in materia di sicurezza urbana
  • le disposizioni per la funzionalità del ministero dell'interno

Il decreto-legge è entrato già in vigore il 13 novembre scorso e per quanto concerne le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le stesse sono riportate nel capo III, agli articoli 6 e 7.
In particolare nell'articolo 6 sono inserite disposizioni interpretative delle norme introdotte con il Piano nazionale antimafia (legge n. 136/2010) e nello stesso viene precisato che:
  • le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 136/2010 si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge (7 settembre 2010) e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivati;
  • i contratti stipulati precedentemente al 7 settembre 2010 (data di entrata in vigore della legge n.136/2010) ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e, quindi, entro il 6 marzo 2010;
  • l'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto;
  • l'espressione "anche non in via esclusiva" di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 deve essere interpretata nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purchè per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate;
  • l'espressione "eseguiti anche con strumenti diversi" di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e l'espressione "possono essere utilizzati anche strumenti diversi" di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3 si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale purchè siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

L'articolo 7 contiene, invece, alcune modifiche agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 ed in particolare:
  • non si parla più in via esclusiva di pagamenti con bonifico bancario o postale ma anche di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari non occorre più il codice unico di progetto (CUP) ma il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, soltanto se obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP);
  • in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

A cura di Paolo Oreto
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