Trasparenza: Nuovi obblighi per la PA su appalti, urbanistica, ambiente e calamità

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di martedì 22 gennaio scorso, ha approvato, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazion...

24/01/2013
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di martedì 22 gennaio scorso, ha approvato, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione Filippo Patroni Griffi, uno decreto legislativo in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n . 190.
Il provvedimento è relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e introduce alcune sanzioni per il mancato rispetto di questi vincoli.

Il provvedimento ha lo scopo di consentire ai cittadini un controllo democratico sull'attività delle amministrazioni e sul rispetto, tra gli altri, dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica e la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini. Per pubblicazione si intende la diffusione sui siti istituzionali di dati e documenti pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni che contengono da parte degli utenti.
Il provvedimento è suddiviso in 53 articoli contenuti nei seguenti Capi;
  • Capo I - Principi generali (artt. 1 - 12)
  • Capo II - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (artt. 13 - 28)
  • Capo III - Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche (artt. 29 - 31)
  • Capo IV - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati (artt. 32 - 36)
  • Capo V - Obblighi di pubblicazione in settori speciali (artt. 37 - 42)
  • Capo VI - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni (artt. 43 - 47)
  • Capo VII - Disposizioni finali e transitorie (artt. 48 - 53)
Il provvedimento prima della definitiva approvazione e pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dovrà ottenere il parere del Garante della privacy e della Conferenza unificata.
Di notevole importanza per le professioni tecniche il Capo V relativo alla trasparenza nei contratti pubblici, nei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere urbanistiche, nell'attività di pianificazione e governo del territorio, nella pubblicazione dei dati e delle informazioni in materia ambientale e negli atti di carattere straordinario adottati in caso di calamità o emergenze.

Contratti pubblici
Con l'articolo 37 del provvedimento vengono definiti i principi di trasparenza e pubblicità come obbligo di pubblicazione delle informazioni, relative ai contratti pubblici, sui siti istituzionali di ciascun a amministrazione pubblica.
Vengono richiamati, anche, tutti gli obblighi di pubblicazione, in materia di contratti pubblici, derivanti dalla normativa nazionale e regionale, aggiungendone nuovi ed, in particolare devono essere resi disponibili online, in modo completo ed in formato integrale, il bando, la determina di aggiudicazione definitiva e altre informazioni puntualmente indicate al comma 1.
Viene, anche, stabilito che per tutti i contratti di lavori siano pubblicati anche il Processo verbale di consegna dei lavori, il Certificato di ultimazione dei lavori e il Conto finale de i lavori, di cui agli articoli 154, 199 e 200 del Regolamento n. 207/2010.
. Le amministrazioni devono trasmettere in formato digitale le informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini.

Pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere urbanistiche
Con l'articolo 38 è previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare tempestivamente sui propri siti istituzionali i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali ed ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni concernenti tempi, costi unitari ed indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate e le informazioni sui costi devono essere pubblicate sulla base di uno schema tipo predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Attività di pianificazione e governo del territorio
Con l'articolo 39 viene enunciato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicazione degli atti di governo del territorio, in particolare dei piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici , strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché loro varianti e per ciascuno degli atti è inoltre previsto l'obbligo della tempestiva pubblicazione degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici.
Viene, anche, prevista la pubblicazione, in una sezione apposita del sito del Comune interessato, della documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica, d'iniziativa privata o pubblica, in variante allo strumento urbanistico generale vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica, d'iniziativ a privata o pubblica, in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.

Dati e delle informazioni in materia ambientale
L'articolo 40, prevedendo la pubblicazione dei dati e delle informazioni in materia ambientale, rinvia alla disciplina di maggior tutela prevista dal codice dell'ambiente (dlgs n .152/2006) ed alla normativa in vigore in materia ambientale.

Atti di carattere straordinario adottati in caso di calamità o emergenze
L'articolo 42 prevede forme di pubblicità per gli atti contingibili e urgenti e più in generale di carattere straordinario adottati in caso di calamità o emergenze. In particolare dovranno essere pubblicati la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti, i termini fissati per l'esercizio dei suddetti poteri straordinari, i costi dell'intervento e, laddove previste dovranno essere indicate le forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

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