Tutela acquirenti immobili da costruire: In Gazzetta nuove regole
Sulla Gazzetta ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017 è stata pubblicata la legge 19 ottobre 2017, n. 155 recante “Delega al Governo per la riforma delle disci...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017 è stata pubblicata la legge 19 ottobre 2017, n. 155 recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza” all’interno della quale è stato inserito, durante l’iter parlamentare, l’articolo 12 rubricato “Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire” che delega il Governo ad adottare con successivo provvedimento legislativo.
In riferimento a quanto previsto nel citato articolo 12 il Governo è delegato ad adottare disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire che l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
- prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullità relativa del contratto, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
La norma, finalizzata ad individuare un rimedio giuridico verso la disapplicazione degli obblighi nascenti dal D.lgs. 122/2005 si presenta completamente avulsa rispetto all’intero articolato normativo. Tra l’altro l’articolo 12 non avrà immediata attuazione per cui non cambierà nulla rispetto alla vigente disciplina e sarà necessario attendere l’emanazione del decreto legislativo che recepirà quanto previsto dalla legge delega.
In allegato la il decreto legislativo n. 122/2005 e la legge n.155/2017.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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