Tutto sulle nuove forme di società a responsabilità limitata semplificata e a capitale ridotto

Con lo scopo di favorire l'attività imprenditoriale, di giovani e non, sono state introdotte due nuove forme di società a responsabilità limitata: la società...

10/10/2012
Con lo scopo di favorire l'attività imprenditoriale, di giovani e non, sono state introdotte due nuove forme di società a responsabilità limitata: la società a responsabilità limitata semplificata (regolata dall'art. 2463 bis c.c. introdotto dall'art.3 D.L. 1/2012, legge di conversione L.27/2012) e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (regolata dall'art 44 c.1 del D.L. 83/2012, legge di conversione L.184/2012).
Di seguito analizzeremo e confronteremo le caratteristiche fondamentali delle due forme societarie. Vi sono elementi che le accomunano e proprio per questo motivo la disciplina della S.r.l. a capitale ridotto rimanda molto spesso alla normativa che regola le S.r.l. semplificate. Ma hanno anche delle differenze e le principali riguardano: l'età dei soci, l'amministrazione della società e i costi di costituzione. Tutto ciò che non è specificamente trattato dalle nuove disposizioni, è disciplinato come nelle S.r.l. ordinarie.

Entrambe le S.r.l., sia semplificate sia a capitale ridotto, possono essere costituite con un capitale da 1 € a 9.999 €. Inoltre, il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e versato, in denaro, all'organo amministrativo, al momento della costituzione della società. È, quindi, esclusa la possibilità di sottoscrizione del capitale sociale con versamento in natura.
Ambedue le forme societarie devono inserire nella loro denominazione la dicitura che le identifica: <> o << S.r.l. a capitale ridotto>> e devono essere costituite esclusivamente da persone fisiche Il contratto può essere un atto unilaterale, in tal caso una sola persona fisica può costituire la società a responsabilità limitata semplificata unipersonale, o un contratto di società, quindi, società costituita da più persone, ed è necessario, in entrambi i casi, l'intervento del notaio che si occuperà di redigere l'atto pubblico, in conformità ad un modello standard e di iscriverlo al registro delle imprese.

Le S.r.l. semplificate possono essere costituite da persone fisiche che hanno meno di 35 anni di età e nel momento in cui un socio raggiunge i 35 anni questo è escluso di diritto dalla società.
Le S.r.l. a capitale ridotto possono essere costituite sia da persone under 35 sia over 35. Si arriva a tale conclusione con la lettura sia del D.L. che introduce S.r.l. a capitale ridotto, che prevede che all'atto della costituzione, i soci (persone fisiche) devono avere compiuto 35 anni, sia con la legge di conversione 134/2012 comma 4 art.44 in cui è possibile leggere chiaramente che anche i soggetti di età inferiore a 35 possono costituire una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.
Nella s.r.l. semplificata, proprio per incentivare l'imprenditoria giovanile e ridurre al minimo i costi, sono stati aboliti i diritti di segreteria, l'imposta di bollo e l'onorario del notaio. Ma rimane comunque obbligatorio versare:
  • 1. il diritto annuo fisso alla Camera di commercio che ammonta a € 200, versato sia al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA sia per tutti gli anni a seguire;
  • 2. l'imposta di registro pari a € 168, al momento del deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese;
  • 3. la tassa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri sociali pari a € 309,87, anche questa tassa deve essere versata annualmente.
Mentre, nessuna convenienza in termini di costo di costituzione è prevista per la S.r.l. a capitale ridotto che è costretta a sostenere tutti gli oneri previsti per la costituzione di una normale società a responsabilità limitata.
Nelle S.r.l. a capitale ridotto gli amministratori possono essere scelti anche tra soggetti che non siano soci, invece nelle società a responsabilità limitata semplificata gli amministratori devono essere scelti soltanto tra i soci.

In entrambe le forme di società a responsabilità limitata l'unica convenienza sembrerebbe essere dettata dal fatto che il capitale minimo da sottoscrivere può essere da 1€ a 9.999 €. In particolare, per la S.r.l. semplificata, che sembrerebbe molto conveniente visto che è stato abbattuto il costo del notaio, la spesa totale, considerando gli esborsi precedentemente elencati ammonta a € 677,87, a questo si possono aggiungere ulteriori spese derivanti da iscrizioni presso vari istituti e relative tasse governative, per esempio, le spese dell'onorario del commercialista che si deve occupare dell'attivazione della società visto che il notaio si occupa solo dell'iscrizione al registro delle imprese, acquisto PEC, eventuali spese di segreteria per la dichiarazioni inizio attività ( DIA) e costi connessi al rilascio della stessa, ecc…
Ad avviso di chi scrive, il legislatore non ha tenuto in considerazione alcuni aspetti fondamentali delle società di capitali. Innanzitutto, il capitale sociale è una garanzia per i creditori della società e un euro di capitale non è una garanzia patrimoniale sufficiente. Nessun istituto di credito senza un minimo di garanzia aprirebbe una benché minima linea di affidamento e ancora più difficile sarà con un capitale sociale così irrisorio. Sembra che sia la S.r.l. Semplificata sia la S.r.l. a capitale ridotto siano società di capitali senza capitale.
Ed ancora, è obbligatorio che ogni società di capitale abbia tra le voci del patrimonio netto la riserva legale, che si costituisce accantonando ogni anno almeno la ventesima parte dell'utile conseguito fino al raggiungere un importo pari a 1/5 del capitale sociale. Con un capitale sociale pari a 1€ la riserva legale sarebbe 0,20 centesimi di €. Tale riserva ha un ruolo importante perché è l'ultimo fondo da cui si può attingere per coprire eventuali perdite che non si riescono a coprire con altre riserve. Ed inoltre, considerando che la riserva legale funge da garanzia per i creditori sociali non si riesce a comprendere come possa essere una garanzia vista la sua esiguità.
Un altro problema che, forse, non è stato valutato dal legislatore è il caso in cui si genera una perdita superiore a 1/3 del minimo capitale sociale. In una S.r.l. con capitale sociale pari a 1€, nel caso in cui si genera una perdita, quest'ultima sarà sicuramente maggiore di 1/3 del minimo del capitale sociale, cioè 33 centesimi di euro. La legge di conversione non dà alcuna spiegazione a tal proposito, quindi, non è chiaro come si debbano comportare i soci, in quanto tale situazione imporrebbe l'intervento di questi ultimi anche per perdite di piccolissimi importi. I soci a questo punto sarebbero costretti o ad aumentare il capitale sociale o a trasformare la società o ad effettuare dei versamenti a fondo perduto.
Il legislatore, a parere di chi scrive, si è concentrato ad eliminare delle barriere all'imprenditoria che sono marginali rispetto alla realtà. E come se fossero solo le spese notarili o il capitale sociale gli unici ostacoli all'imprenditoria, senza considerare che i veri limiti sono, le lungaggini burocratiche e le tassazioni che scaturiscono da ogni decisione ed azione che la società a responsabilità limitata compie.


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