UNA PROPOSTA PER LE TARIFFE PROFESSIONALI E PER L’ORDINAMENTO
E’ terminato a Pescara, venerdì 24 luglio scorso il 54esimo Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia; il tema di quest’anno: “Sicurezza e sv...
E’ terminato a Pescara, venerdì 24 luglio scorso il 54esimo
Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia; il
tema di quest’anno: “Sicurezza e sviluppo: il ruolo centrale
degli Ingegneri”.
Antecedentemente al congresso, il giorno 22 si è svolta la riunione dei Presidenti degli ordini provinciali in cui è stata approvata una ipotesi di proposta di legge di riforma dell’ordinamento professionale che richiama i principi fondamentali ricognitivi delineati dal previgente D.Lgs. n. 30/2006, aggiornandoli al mutato quadro normativo. La proposta si articola in 32 articoli suddivisi in 5 titoli recanti:
L’impostazione prescelta contempera l’esigenza di esprimere la posizione ufficiale della categoria (circa l’inderogabilità dei minimi tariffari), quella di riconoscere una prassi ormai invalsa nel settore dei lavori pubblici (quella di una ribassabilità massima del 20%) con un meccanismo innovativo che collega le tariffe all’individuazione di standard qualitativi minimi delle prestazioni.
L’articolo 10 si è attenuto al rispetto del primo comma dell’art. 2233 del Codice civile secondo cui il compenso è liberamente determinato dalle parti; tale libera determinazione è, però, subordinata al raggiungimento di “standard qualitativi” minimi (la cui definizione è demandata all’Ordine) a tutela della sicurezza della prestazione. Le tariffe professionali sottendono, dunque, compensi che consentono il raggiungimento degli “standard qualitativi” minimi delle prestazioni degli ingegneri. La violazione dei compensi predeterminati attraverso le tariffe non configura un’automatica violazione della norma sostanziale e disciplinare sulla qualità progettuale, ma origina una fase incidentale di accertamento da parte dell’Ordine territoriale.
In sintesi, la conformità del compenso ai minimi tariffari assume il valore di una presunzione di qualità della prestazione; l’eventuale scostamento del compenso pattuito dal professionista da detto valore non sarà causa di automatica illiceità dello stesso ove, all’esito della verifica dell’Ordine, sia accertato il raggiungimento degli standard qualitativi minimi. Peraltro, si ammette la libera ribassabilità dei minimi tariffari (quelli massimi sono invece inderogabili) fino ad un limite massimo del 20%, identico per le prestazioni erogate a committenti pubblici e privati.
La norma è diretta ad esaltare il legame fra compenso e qualità della prestazione progettuale.
In allegato le Prime ipotesi per la definizione di una proposta di legge di riforma dell’ordinamento della professione di ingegnere predisposte dal Centro Studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri ed approvate dall’assemblea dei Presidenti tenutasi a Pescara lo scorso 22 luglio.
Antecedentemente al congresso, il giorno 22 si è svolta la riunione dei Presidenti degli ordini provinciali in cui è stata approvata una ipotesi di proposta di legge di riforma dell’ordinamento professionale che richiama i principi fondamentali ricognitivi delineati dal previgente D.Lgs. n. 30/2006, aggiornandoli al mutato quadro normativo. La proposta si articola in 32 articoli suddivisi in 5 titoli recanti:
- Definizioni e principi fondamentali (art. 1-3)
- Accesso ed esercizio della professione di ingegnere (art. 4-14)
- Principi organizzativi (art. 15-22)
- Società tra professionisti e società di ingegneria (art. 23-24)
- Codice deontologico e procedimento disciplinare (art. 25-32)
L’impostazione prescelta contempera l’esigenza di esprimere la posizione ufficiale della categoria (circa l’inderogabilità dei minimi tariffari), quella di riconoscere una prassi ormai invalsa nel settore dei lavori pubblici (quella di una ribassabilità massima del 20%) con un meccanismo innovativo che collega le tariffe all’individuazione di standard qualitativi minimi delle prestazioni.
L’articolo 10 si è attenuto al rispetto del primo comma dell’art. 2233 del Codice civile secondo cui il compenso è liberamente determinato dalle parti; tale libera determinazione è, però, subordinata al raggiungimento di “standard qualitativi” minimi (la cui definizione è demandata all’Ordine) a tutela della sicurezza della prestazione. Le tariffe professionali sottendono, dunque, compensi che consentono il raggiungimento degli “standard qualitativi” minimi delle prestazioni degli ingegneri. La violazione dei compensi predeterminati attraverso le tariffe non configura un’automatica violazione della norma sostanziale e disciplinare sulla qualità progettuale, ma origina una fase incidentale di accertamento da parte dell’Ordine territoriale.
In sintesi, la conformità del compenso ai minimi tariffari assume il valore di una presunzione di qualità della prestazione; l’eventuale scostamento del compenso pattuito dal professionista da detto valore non sarà causa di automatica illiceità dello stesso ove, all’esito della verifica dell’Ordine, sia accertato il raggiungimento degli standard qualitativi minimi. Peraltro, si ammette la libera ribassabilità dei minimi tariffari (quelli massimi sono invece inderogabili) fino ad un limite massimo del 20%, identico per le prestazioni erogate a committenti pubblici e privati.
La norma è diretta ad esaltare il legame fra compenso e qualità della prestazione progettuale.
In allegato le Prime ipotesi per la definizione di una proposta di legge di riforma dell’ordinamento della professione di ingegnere predisposte dal Centro Studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri ed approvate dall’assemblea dei Presidenti tenutasi a Pescara lo scorso 22 luglio.
A cura di Paolo
Oreto
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