Ulteriori misure urgenti di integrazione salariale: Pubblicato il decreto-legge

Il nuovo decreto-legge cassa integrazione garantirà le 4 settimane in più di proroga subito, dopo le prime 14 già ottenute

di Redazione tecnica - 22/06/2020

Pubblicato sula Gazzetta ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020 il decreto-legge 16 giugno 2020, n, 52 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”.

Nuovo decreto-legge cassa integrazione

Il nuovo decreto-legge cassa integrazione garantirà le 4 settimane in più di proroga subito, dopo le prime 14 già ottenute.

Il testo prevede, infatti, che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

9 settimane di cassa inegrazione con il D.L. n. 34/2020

Ricordiamo che con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 era stata disposta una proroga di ulteriori 9 settimane con la possibilità di fruizione frazionata: 5 settimane entro il 31 agosto (successivamente alle prime 9 del Cura Italia) e ulteriori 4 da fruire per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020. In pratica le ulteriori 4 settimane a completamento delle complessive 18 settimane possono essere usufruite subito cercando di non mettere i lavoratori e le aziende nelle condizioni di rimanere senza copertura di ammortizzatori sociali dal momento che alcuni hanno terminato o stanno terminando le prime 14 settimane.

Possibilitò di domanda per correggere eventuali errori

Inoltre, il decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Proroghe

Infine, sono prorogati:

  • dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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