Ultime notizie Coronavirus Covid-19: Il DPCM 22 marzo 2020, le attività sospese e quelle non sospese
Ricordiamo che il nuovo DPCM deve convivere con altri precedenti provvedimenti tra i quali il DPCM 11/03/2020, il DPCM 9/3/2020, il DPCM 8/3/2020
Torniamo, con quest’articolo, a parlare del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 per evidenziarne alcune problematiche che, in verità, non pensavamo potessero verificarsi. Preliminarmente ricordiamo che il nuovo DPCM deve convivere con altri precedenti provvedimenti tra i quali il DPCM 11/03/2020, il DPCM 9/3/2020, il DPCM 8/3/2020 e l’Ordinanza del Ministero della salute 22/03/2020.
Fatta questa precisazione segnaliamo quanto segue
Sospensione delle attività
Con una tecnica già utilizzata nel precedente DPCM 11/03/2020, nell’articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento è precisato che “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto”.
La attività professionali
In pratica oltre alla non sospensione delle attività elencate nell’allegato 1 viene aggiunta, anche, la non sospensione delle attività professionali con la condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, punto 7) del DPCM 11/03/2020. A nostro avviso la precisazione relativa alla non sospensione delle attività professionali ed il rispetto delle citate condizioni sono ridondanti in quanto:
- le attività professionali sono già incluse nell’allegato 1 con i codici Ateco 69, 70, 71, 72, 74 e 75 che si riferiscono tutti alla lettera M riguardante le “Attività professionali, scientifiche e tecniche" (in verità non è inserito il codice 73 che si riferisce a “Pubblicità e ricerche di mercato" che, non se ne comprende la ragione, sono sospese);
- il rispetto delle condizioni è già insito nell’articolo 2 del DPCM 22/03/2020 dove si dice testualmente che le disposizioni del decreto “si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020”.
I cantieri
Relativamente ai contieri si trova un riferimento agli stessi nell’allegato 1 e, precisamente, al codice Ateco 42 relativo alla costruzione di strade e ferrovie (42.1), alla costruzione di opere di pubblica utilità (42.2), alla costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9) ed all’installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione (43.2). In pratica i cantieri relativi alle opere precedentemente descritte continueranno ad essere aperti mentre tutti gli altri resteranno chiusi a differena della Regione Lombardia (leggi articolo) e della Regione Piemonte (leggi articolo) in cui sono tutti chiusi. Ovviamente i cantieri che restano aperti dovrammo, comunque, rispettare le linee guida per i cantieri edili contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” sottoscritto il 19 marzo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca-CISL e Fillea CGIL (leggi articolo).
Il pasticcio sugli allegati
Fatta questa prima precisazione occorre opportuno far notare come, non essendo stato anestetizzato in alcun modo è, ancora, vigente l’allegato 1 al DPCM 11/03/2020 anche perché nell’articolo 2 del DPCM 22/03/2020, come abbiamo già detto, è affermato che le disposizioni di cui al DPCM 22/03/2020 si applicano cumulativamente a quelle del DPCM 11/03/2020 e ciò significa che tutte le attività che escono dalla porta del nuovo DPCM rientererebbero dalla finestra dell’ancora vigente DPCM 11/03/2020 e, quindi,tutte le attività elencate nell'allegato 1 al DPCM 11/03/2020. .
Attività di vendita di generi alimentari
Per quanto concerne le attività di vendita di generi alimentari gli stessi rientrano nelle attività di cui alla lettera G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli) dei Codici Ateco e, nel dettaglio, nell’attività 47 di cui non c’è traccia nell’allegato 1 del DPCM 22/03/2020. In pratica, quindi, per il commercio al dettaglio dei generi alimentari, l’unico riferimento possibile è l’allegato 1 del DPCM 11/03/2020. D’altra parte, nell’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 22/03/2020 è affermato che “Resta fermo per le attività commerciali quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 a dall’Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020”. Occorre, quindi, fare riferimento all’allegato 1 del DPCM 11/03/2020 in cui, relativamente agli alimetari si fa riferimento al codice Ateco 47.2 che riguarda il “Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati” (47.21), il “Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati” (47.22), il “Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati” (47.23), il “Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati” (47.24), il “Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati" (47.25) ed il "Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati" (4.29).
L’allegato 1 al DPCM 22/03/2020
L’allegato 1 al DPCM 22/03/2020 contiene 80 attività per le quali sono indicati, dettagliatamente, i codici Ateco che possono essere così riassunte:
- attività di cui alla lettera A (Agricoltura, silvicultura e Pesca) dei codici Ateco e, nel dettaglio l’attività di cui ai codici 01, 03;
- attività di cui alla lettera B (Estrazione di minerali da cave e miniere) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici 05, 06, 09.1;
- attività di cui alla lettera C (Attività manufatturiere) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici 10, 11, 13.96.20, 13.94, 13.95, 14.12.00, 16.24.20, 17, 18, 19, 20, 21, 22.1, 22.2, 23.19.10, 26.6, 27.1, 28.3, 28.93, 28.95.00, 28.96, 32.50, 32.99.1, 32.99.4, 33;
- attività di cui alla lettera D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) dei codici Ateco e, nel dettaglio, l’attività di cui al codice 35;
- attività di cui alla lettera E (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento) dei Codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici 36, 37, 38, 39;
- attività di cui ala lettera F (Costruzioni) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici 42 e 43.2;
- attività di cui alla lettera G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli) dei codici Ateco e nel dettaglio le attività di cui ai codici 45.2, 45.3, 45.4, 46.2, 46.3, 46.46, 46.49.2, 46.61, 46.69.19, 46.69.91, 46.69.94, 46.71;
- attività di cui alla lettera H (Trasporto e magazzinaggio) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici 49, 50, 51, 52, 53;
- attività di cui alla lettera I (Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione) dei codici Ateco e, nel dettaglio, l’attività di cui al codice 55.1;
- attività di cui alla lettera J (Servizi di informazione e comunicazione) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici 58, 59, 60, 61, 62, 63;
- attività dei cui alla lettera K (Attività finanziarie e assicurative) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici 64, 65, 66;
- attività di cui alla lettera M (Attività professionali svientifiche e tecniche) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici 69, 70, 71, 72, 74, 75;
- attività di cui alla lettera N (Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese) dei Codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici 80.1, 80.2, 81.2, 82.20.00, 82.92, 82.99.2:
- attività di cui alla lettera O (Amministrazone pubblica e Difesa; Assicurazione sociale obbligatoria) dei codici Ateco e, nel dettaglio, l’attività di cui al codice 84;
- attività di cui alla lettera P (Istruzione) dei codici Ateco e nel dettaglio l’attività di cui al codice 85;
- attività di cui alla lettera Q (Sanità e assistenza sociale) dei codici Ateco e, nel dettaglio, l’attività di cui ai codici 86, 87, 88;
- attività di cui alla lettera S (Altre attività di servizi) dei codici Ateco e, nel dettaglio, le attività di cui ai codici 94, 95.11.00, 95.12.01, 95.12.09, 95.22.01;
- attività di cui alla lettera T (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico) del codice Ateco e, nel dettaglio, l’attività di cui al codice 97.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
DPCM 22/03/2020IL NOTIZIOMETRO