Ultime notizie Coronavirus: Il lavoro agile nella Pubblica amministrazione e nel privato in tempo di COVID-19
L’emergenza generata dall’epidemia da Covid-19 ha imposto il lavoro agile come modalità di esecuzione della prestazione di lavoro in tutta la PA
Nel Decreto del Presidente del Consiglio 11 marzo 2020 all’articolo 1, comma 1, punto 6 viene affermato che “Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.
Obbligatorietà del lavoro agile nella PA
L’obbligatorietà del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata, successivamente, riproposta nell’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Il lavoro agile nelle aziende private
Diversa la situazione nelle aziende private ed, infatti, nell’attuale emergenza epidemiologica si parla di lavoro agile all’articolo 2, comma 1, lettera r) del dPCM 8 marzo 2020 in cui si dice che si applica “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”. Si parla nuovamente di lavoro agile all’articolo 1, comma 1, punto 10) del dPCM 11/03/2020 in cui è affermato che “Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo di lavoro agile” enza precisare che ci sia alcuna deroga alla legge n. 81/2017.
Differenza lavoro agile tra pubblico e privato
La differenza fondamentale consiste nel fatto che mentre nella pubblica amministrazione si tratta di un obbligo e non di una possibilità ed è possibile derogare agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, lo stesso non può essere detto per il lavoro privato in cui non è un obbligo ma una possibilità e deve, comunque, rispettare gli articoli dal 18 al 23 della legge n. 81/2017.
Il lavoro agile nella PA
L’emergenza generata dall’epidemia da Covid-19 ha imposto, quindi, il lavoro agile come modalità di esecuzione della prestazione di lavoro in tutta la PA. In modo particolare nei Comuni che hanno dovuto rimodulare radicalmente le proprie modalità di azione sia sul fronte esterno, per garantire non solo la continuità dei servizi esistenti, ma anche l’approntamento di nuove e urgenti iniziative per rispondere ad esigenze mutate in modo imprevedibile, sia sul fronte interno, dovendo essi stessi contribuire a garantire il prioritario distanziamento sociale mediante la massima riduzione del personale in servizio.
Il lavoro agile è così diventata la modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa con il necessario ripensamento delle logiche organizzative interne ed esterne degli Enti.
L'ANCI sul lavoro agile nella PA
Il 22mo Quaderno Operativo dell’ANCI dal titolo "L’organizzazione degli uffici in emergenza Covid-19: servizi indifferibili, lavoro agile semplificato, nuovi permessi e congedi" vuole supportare i Comuni in emergenza Covid 19 nella riorganizzazione interna ed esterna degli uffici e dei servizi. Il tutto con la consueta appendice di modulistica, fac simili di determine e delibere e normativa di riferimento analizzata puntualmente nei suoi aspetti applicativi.
Il Ministero per la pubblica amministrazione
Sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni è, anche, intervenuto il Ministro per la pubblica amministrazione con la Circolare 1 aprile 2020, n. 2 in cui è ribadito che il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione fino alla cessazione dello stato di emergenza. E conferma che le amministrazioni sono chiamate a uno sforzo organizzativo e gestionale per garantirne il pieno utilizzo, accessibile in modo temporaneamente semplificato, così da ridurre al minimo gli spostamenti e la presenza dei dipendenti negli uffici, correlandola ai servizi indifferibili non erogabili da remoto.
Il “favor” verso l’attivazione più estesa possibile del lavoro agile non esclude naturalmente il ricorso, per motivate esigenze organizzative, agli altri istituti richiamati dalla norma, tra i quali ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione nel rispetto della contrattazione collettiva. Mentre l’esenzione del lavoratore dal pubblico servizio è una extrema ratio da motivare puntualmente. La circolare precisa però che qualora una Pubblica Amministrazione non individui le attività indifferibili da svolgere in presenza, ciò non significa che il dipendente sia automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro.
La Circolare del Ministero
Nella Circolare 1 aprile 2020, n. 2 vengono trattati i seguenti argomenti:
- Premesse
- Le misure dell’articolo 87 del d.l. 18/2020 in materia di prestazione lavorativa
- Art. 24 del d.l. 18/2020 - permessi ex lege n. 104 del 1992
- Art. 25 del d.l. 18/2020 - congedi e bonus
- Art. 26 del d.l. 18/2020 - ulteriori misure a favore di particolari categorie di dipendenti
- Art. 39 del d.l. 18/2020 - estensione lavoro agile a soggetti con disabilità grave
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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