Ultime notizie Covid-19: dispositivi di protezione individuale (DPI) in dogana senza IVA e dazi
La determinazione dell'Agenzia delle Dogane che ha previsto l’esenzione dei dazi per i dispositivi di protezione individuale (DPI) per difendersi dal Covid-19
Definite le regole operative per l'esenzione dai dazi doganali e dall’IVA dell'importazione di merci necessarie per contrastare l'emergenza Coronavirus Covid-19.
La determinazione dell'Agenzia delle Dogane
Dopo la pubblicazione della Determinazione n. 102131 del 30 marzo 2020, che aveva definito i presupposti e le modalità per accedere allo sdoganamento delle merci con svincolo “diretto” e “celere” in modo da velocizzare l’entrata nel territorio nazionale dei dispositivi di protezione individuali (DPI) essenziali contro la diffusione del virus e per la cura dei contagiati, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nuova Determinazione n. 107042 del 3 aprile 2020 con la quale sono definite le regole operative, valide dal 30 gennaio al 31 luglio 2020, per l’applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA introdotta allo scopo di facilitare l’importazione di beni fondamentali per difendersi dal virus.
L'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA: per chi?
Sono ammesse all’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto:
- di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
- di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali.
Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
L'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA: per cosa?
Le esenzioni si applicano alle merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da COVID-19 ovvero esposte al rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche laddove le merci suddette restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione. Tali merci, dovendo soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della Direttiva 2009/132/CE, non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all’esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli sopra menzionati.
L'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA: le verifiche
L’applicazione dell'esenzione è soggetta alla verifica da parte dell’Ufficio delle Dogane competente della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti il beneficio delle condizioni di cui alla decisione 2020/491 della Commissione. A tal fine, all’atto dello sdoganamento deve essere prodotta una autocertificazione secondo le modalità previste nella determinazione direttoriale prot. n. 102131 del 30/03/2020 compilando i modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia, con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti beneficiari dell'esenzione e che la merce per la quale si chiede il beneficio sia a lui destinata per le finalità indicate.
L'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA: quando
L’esenzione è efficace dal 30/01/2020 al 31/07/2020.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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