Umbria: consorzi bonifica, giunta reginale adotta ddl
"Si avvia speditamente a compimento l'iter legislativo di revisione e modifica delle norme regionali in materia di bonifica, la cui attuazione consentirà una...
"Si avvia speditamente a compimento l'iter legislativo di revisione
e modifica delle norme regionali in materia di bonifica, la cui
attuazione consentirà una razionalizzazione dei servizi e una
maggior efficacia degli interventi, riordinando anche il sistema
dei contributi a garanzia dell'equità del prelievo a carico dei
cittadini umbri". È quanto afferma l'assessore regionale
all'Agricoltura, Fernanda Cecchini, dopo l'adozione da parte della
Giunta regionale del disegno di legge che modifica ed integra "in
maniera sostanziale" la legge attualmente in vigore (l.r. 30/2004,
"Norme in materia di bonifica"), stabilendo tra l'altro l'obbligo
di specificare le aree che non traggono beneficio dalla bonifica e
in cui, pertanto, i proprietari degli immobili sono esentati dai
contributi altrimenti dovuti. "Entro settembre - sottolinea
l'assessore - i Commissari straordinari dei tre Consorzi di
bonifica umbri, nominati dalla Presidente della Regione nell'aprile
scorso, dovranno indire le elezioni per i nuovi consigli di
amministrazione che, in attuazione della normativa nazionale,
saranno più snelli, passando da 9 a 5 membri. Entro lo stesso
termine, auspichiamo che la riforma venga approvata in Consiglio
regionale per ripartire con le nuove regole".
L'atto è già stato trasmesso al Consiglio regionale per la fase partecipativa che precederà la discussione e l'approvazione dell'Assemblea legislativa. "Un'altra tappa importante del processo di riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali individuato dalla legge regionale 18 del 2011 - sottolinea - costruita con un lavoro complesso e con un'ampia partecipazione sulle nuove funzioni e gli obiettivi, che ha fatto registrare la positiva collaborazione dei sindaci impegnati nel percorso di costituzione delle Unioni speciali dei Comuni, cui viene attribuito un ruolo essenziale per la gestione sostenibile del territorio".
Il disegno di legge fissa in 34 articoli le "Nuove norme in materia di bonifica e irrigazione". Si ridefiniscono innanzitutto, spiega l'assessore Cecchini illustrando le modifiche ed integrazioni più rilevanti, gli ambiti dei comprensori di bonifica e le modalità e tempi per la ridelimitazione (art. 2). All'articolo 4, si conferiscono le funzioni regionali in materia di bonifica e quelle finalizzate alla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico alle Unioni speciali di Comuni, inserendo il potere sostitutivo della Regione in caso di persistente inerzia dell'Unione. "In questo modo - rileva l'assessore Cecchini- i Consorzi di bonifica non sono più titolari delle funzioni che attribuiva a loro la legge regionale 30/2004".
All'articolo 5, si ridefiniscono gli interventi di bonifica e irrigazione di competenza regionale, conferiti all'Unione speciale dei Comuni. Si prevede l'affidamento, di norma, di tali funzioni ai consorzi di bonifica territorialmente competenti e all'Agenzia forestale regionale nei territori non coperti dai consorzi. All'articolo 6, si stabilisce che gli interventi pubblici di bonifica e irrigazione sono finanziati con risorse regionali fino a un massimo del 100 per cento. "In altre Regioni - fa notare l'assessore - il contributo è inferiore". Il contributo è concesso all'Unione speciali di Comuni che è autorizzata a trasferirlo ai Consorzi di bonifica o all'Agenzia forestale in ragione delle attività a questi affidate. Si stabilisce, inoltre, che la spesa non coperta da contributo pubblico resta a carico dei proprietari degli immobili, pubblici e privati, che ricevono benefici dalle opere stesse.
L'articolo 7 stabilisce le procedure da applicare in caso di inadempienza da parte dei privati nella realizzazione delle opere di bonifica minori. L'articolo successivo riguarda la ridefinizione del programma regionale e la possibilità della Giunta regionale di individuare ulteriori interventi non inseriti nel programma, ma coerenti con questo. Modifiche e integrazioni riguardano anche l'articolo 9: si stabilisce che il piano di bonifica venga predisposto dall'Unione speciale di comuni che si può avvalere, per la redazione, del Consorzio di bonifica.
Si ridefiniscono le fonti di finanziamento (art. 10) prevedendo la possibilità di erogare contributi alle Unioni speciali di comuni per la predisposizione dei piani di bonifica e dei piani di classifica. Si introduce (art. 11) la possibilità per la Regione di modificare gli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica.
Tra le novità introdotte, nell'art.13 del disegno di legge si obbligano i consorzi a svolgere servizi in forma associata per realizzare economie di scala, relativi a tenuta del catasto, servizi informatici, gestione amministrativa del personale, censimento degli scarichi, aggiornamento piani di classifica e relativo perimetro di contribuenza, la progettazione delle opere pubbliche e le funzioni di ufficiale rogante. Il mancato adempimento delle funzioni associate comporta l'impossibilità per l'Unione speciale dei Comuni di affidare opere ed interventi al Consorzio di bonifica. Quanto agli organi, si stabilisce una nuova composizione del consiglio di amministrazione che sarà composto da 5 membri (tre eletti dai consorziati e due nominati dall'Unione speciale dei Comuni, limitando il compenso ai tre privati). I termini per le elezioni consortili vengono demandati al regolamento regionale.
Il disegno di legge regionale (art. 22) definisce inoltre i termini per il piano di riparto dei contributi consortili e le modalità di riscossione del contributo, inclusi quelli di minore entità. Quanto al piano di classifica, si introduce l'obbligo di inserire nel perimetro di contribuenza, dove è presente, le aree che non sono soggette a contributo di bonifica. Si specifica che il Piano è soggetto ad aggiornamento e che alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche, incluse le spese di funzionamento dei Consorzi, si devono detrarre tutti i contributi pubblici e le somme a qualsiasi titolo percepite.
Viene esplicitato poi il concetto di "beneficio di bonifica" in termini di presidio idrogeologico, idraulico e di disponibilità irrigua. In materia di utilizzi razionali e plurimi delle risorse idriche, "si rende più chiara e conforme alle norme vigenti la precedente normativa - spiega l'assessore Cecchini - rinviando a un apposito regolamento regionale i criteri per la determinazione delle interconnessioni tra reti considerate non significative ai fini della determinazione del contributo di bonifica.
Un altro passaggio rilevante riguarda i compiti di vigilanza della Regione sugli atti obbligatori dei Consorzi introducendo, tra l'altro, la possibilità da parte degli uffici regionali di disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento del consorzio.
Altra novità, il controllo di gestione quale processo interno diretto alla efficiente ed efficace gestione amministrativa dei consorzi; la Regione detta le linee guida e le norme in materia di indebitamento.
Si prevede, nella norma transitoria, un termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge per la delimitazione dei nuovi comprensori di bonifica e, in attesa che questa venga fissata, si stabilisce che restano in vigore gli ambiti dei comprensori dove sono costituiti i Consorzi.
L'atto è già stato trasmesso al Consiglio regionale per la fase partecipativa che precederà la discussione e l'approvazione dell'Assemblea legislativa. "Un'altra tappa importante del processo di riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali individuato dalla legge regionale 18 del 2011 - sottolinea - costruita con un lavoro complesso e con un'ampia partecipazione sulle nuove funzioni e gli obiettivi, che ha fatto registrare la positiva collaborazione dei sindaci impegnati nel percorso di costituzione delle Unioni speciali dei Comuni, cui viene attribuito un ruolo essenziale per la gestione sostenibile del territorio".
Il disegno di legge fissa in 34 articoli le "Nuove norme in materia di bonifica e irrigazione". Si ridefiniscono innanzitutto, spiega l'assessore Cecchini illustrando le modifiche ed integrazioni più rilevanti, gli ambiti dei comprensori di bonifica e le modalità e tempi per la ridelimitazione (art. 2). All'articolo 4, si conferiscono le funzioni regionali in materia di bonifica e quelle finalizzate alla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico alle Unioni speciali di Comuni, inserendo il potere sostitutivo della Regione in caso di persistente inerzia dell'Unione. "In questo modo - rileva l'assessore Cecchini- i Consorzi di bonifica non sono più titolari delle funzioni che attribuiva a loro la legge regionale 30/2004".
All'articolo 5, si ridefiniscono gli interventi di bonifica e irrigazione di competenza regionale, conferiti all'Unione speciale dei Comuni. Si prevede l'affidamento, di norma, di tali funzioni ai consorzi di bonifica territorialmente competenti e all'Agenzia forestale regionale nei territori non coperti dai consorzi. All'articolo 6, si stabilisce che gli interventi pubblici di bonifica e irrigazione sono finanziati con risorse regionali fino a un massimo del 100 per cento. "In altre Regioni - fa notare l'assessore - il contributo è inferiore". Il contributo è concesso all'Unione speciali di Comuni che è autorizzata a trasferirlo ai Consorzi di bonifica o all'Agenzia forestale in ragione delle attività a questi affidate. Si stabilisce, inoltre, che la spesa non coperta da contributo pubblico resta a carico dei proprietari degli immobili, pubblici e privati, che ricevono benefici dalle opere stesse.
L'articolo 7 stabilisce le procedure da applicare in caso di inadempienza da parte dei privati nella realizzazione delle opere di bonifica minori. L'articolo successivo riguarda la ridefinizione del programma regionale e la possibilità della Giunta regionale di individuare ulteriori interventi non inseriti nel programma, ma coerenti con questo. Modifiche e integrazioni riguardano anche l'articolo 9: si stabilisce che il piano di bonifica venga predisposto dall'Unione speciale di comuni che si può avvalere, per la redazione, del Consorzio di bonifica.
Si ridefiniscono le fonti di finanziamento (art. 10) prevedendo la possibilità di erogare contributi alle Unioni speciali di comuni per la predisposizione dei piani di bonifica e dei piani di classifica. Si introduce (art. 11) la possibilità per la Regione di modificare gli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica.
Tra le novità introdotte, nell'art.13 del disegno di legge si obbligano i consorzi a svolgere servizi in forma associata per realizzare economie di scala, relativi a tenuta del catasto, servizi informatici, gestione amministrativa del personale, censimento degli scarichi, aggiornamento piani di classifica e relativo perimetro di contribuenza, la progettazione delle opere pubbliche e le funzioni di ufficiale rogante. Il mancato adempimento delle funzioni associate comporta l'impossibilità per l'Unione speciale dei Comuni di affidare opere ed interventi al Consorzio di bonifica. Quanto agli organi, si stabilisce una nuova composizione del consiglio di amministrazione che sarà composto da 5 membri (tre eletti dai consorziati e due nominati dall'Unione speciale dei Comuni, limitando il compenso ai tre privati). I termini per le elezioni consortili vengono demandati al regolamento regionale.
Il disegno di legge regionale (art. 22) definisce inoltre i termini per il piano di riparto dei contributi consortili e le modalità di riscossione del contributo, inclusi quelli di minore entità. Quanto al piano di classifica, si introduce l'obbligo di inserire nel perimetro di contribuenza, dove è presente, le aree che non sono soggette a contributo di bonifica. Si specifica che il Piano è soggetto ad aggiornamento e che alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche, incluse le spese di funzionamento dei Consorzi, si devono detrarre tutti i contributi pubblici e le somme a qualsiasi titolo percepite.
Viene esplicitato poi il concetto di "beneficio di bonifica" in termini di presidio idrogeologico, idraulico e di disponibilità irrigua. In materia di utilizzi razionali e plurimi delle risorse idriche, "si rende più chiara e conforme alle norme vigenti la precedente normativa - spiega l'assessore Cecchini - rinviando a un apposito regolamento regionale i criteri per la determinazione delle interconnessioni tra reti considerate non significative ai fini della determinazione del contributo di bonifica.
Un altro passaggio rilevante riguarda i compiti di vigilanza della Regione sugli atti obbligatori dei Consorzi introducendo, tra l'altro, la possibilità da parte degli uffici regionali di disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento del consorzio.
Altra novità, il controllo di gestione quale processo interno diretto alla efficiente ed efficace gestione amministrativa dei consorzi; la Regione detta le linee guida e le norme in materia di indebitamento.
Si prevede, nella norma transitoria, un termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge per la delimitazione dei nuovi comprensori di bonifica e, in attesa che questa venga fissata, si stabilisce che restano in vigore gli ambiti dei comprensori dove sono costituiti i Consorzi.
fonte www.regione.umbria.it
© Riproduzione riservata
Tag:
Link Correlati
Sito ufficialeIL NOTIZIOMETRO