Umbria: norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto
È stata pubblicata nella Gazzetta regionale dell'Umbria 25/09/2013 n. 43 la Legge 17 settembre 2013, n.16 recante "Norme in materia di prevenzione delle cadu...
È stata pubblicata nella Gazzetta regionale dell'Umbria
25/09/2013 n. 43 la Legge 17 settembre 2013, n.16
recante "Norme in materia di prevenzione delle cadute
dall'alto". La presente legge detta disposizioni al fine di
prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto
promuove e favorisce le azioni volte a prevenire le cadute
dall'alto nello svolgimento di qualsiasi attività, tra le quali:
L'ambito di applicazione della presente legge riguarda ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile ed in particolare quelle attività che si svolgono nell'ambito dell'edilizia, dell'industria, dell'agricoltura, nonché dell'allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali o per altre forme di intrattenimento.
I progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), riguardanti le coperture o le facciate ventilate, continue o con ampie superfici finestrate di edifici nuovi o esistenti:
L'assenza o l'incompletezza dell'elaborato tecnico delle coperture e delle facciate, determina l'irricevibilità dell'istanza di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- a) interventi diretti alla tutela della salute e sicurezza, della legalità e qualità del lavoro;
- b) interventi volti alla sicurezza nell'ambito delle attività di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nell'ambito delle attività di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- c) diffusione della cultura della prevenzione dei rischi di infortunio e della sicurezza delle attività che si svolgono in quota;
- d) uso di sistemi e strumenti telematici e informatici, anche ai fini di controllo e monitoraggio.
L'ambito di applicazione della presente legge riguarda ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile ed in particolare quelle attività che si svolgono nell'ambito dell'edilizia, dell'industria, dell'agricoltura, nonché dell'allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali o per altre forme di intrattenimento.
I progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), riguardanti le coperture o le facciate ventilate, continue o con ampie superfici finestrate di edifici nuovi o esistenti:
- prevedono,l'applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;
- sono integrati da un elaborato tecnico della copertura e delle facciate che contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant'altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto.
- 2. L'elaborato tecnico della copertura e delle facciate integra il Fascicolo dell'opera, quando è prevista la redazione di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo. L'elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio.
- 3. L'elaborato tecnico della copertura e delle facciate deve essere messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi in quota sulle coperture o sulle facciate.
L'assenza o l'incompletezza dell'elaborato tecnico delle coperture e delle facciate, determina l'irricevibilità dell'istanza di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Fonte: Regione Umbria
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